Covid-19: le nuove previsioni del Decreto Ristori nei settori della giustizia civile, amministrativa, contabile e tributaria

di Emanuele Nagni

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Approvato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2020, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, meglio noto come Decreto ‘Ristori’, ha introdotto il pacchetto di misure urgenti per il settore giustizia, al fine di contemperare lo svolgimento dell’attività giudiziaria con il contenimento dei contagi nella nuova fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta del ripristino, con alcune lievi correzioni, di misure già precedentemente adottate, la cui vigenza era stata circoscritta nel tempo in virtù della ritenuta transitorietà della diffusione epidemiologica. 

Il Decreto Ristori detta disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria e, segnatamente, l’art. 4 estende fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive effettuate dal 25 ottobre e volte al pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore.

Il comma 1 dell’art. 23 dispone l’applicazione di tali previsioni fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino al permanere dello stato d’emergenza, mentre il comma 3 stabilisce che le udienze dei procedimenti civili in cui è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse. 

Nello specifico, è previsto che per le udienze di separazione consensuale e divorzio congiunto il giudice possa disporre la c.d. ‘trattazione scritta’, che consiste nel deposito telematico di note scritte con l’emissione del provvedimento del giudice fuori udienza (comma 6); all’organo giudicante non è richiesta la presenza nell’ufficio giudiziario in caso di udienza trattata con collegamenti audiovisivi (comma 7); le deliberazioni possono essere assunte da remoto (comma 9); l’applicazione di tali previsioni è estesa ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare (comma 10). 

Con riferimento alle udienze camerali e pubbliche dinanzi alla Corte di Cassazione, si procede in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, salva richiesta ad hoc di discussione orale (comma 8).

In materia di giustizia amministrativa, il comma 1 dell’art. 25 mantiene l’applicazione – dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 – dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del D.L. n. 28/2020, convertito con L. n. 70/2020. Infatti, fino al 31 gennaio, gli affari in trattazione passano in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale (comma 2).

Le parti possono però presentare istanza di discussione in modalità orale e da remoto, entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero 5 giorni prima dell’udienza cautelare; mentre, per le udienze pubbliche e camerali previste tra il 9 e il 20 novembre, l’istanza potrà essere depositata fino a 5 giorni liberi dall’udienza (comma 3). Il luogo da cui si collegano magistrati, avvocati e personale è considerato ‘udienza’ a tutti gli effetti e, in alternativa alla discussione, possono essere depositate dal difensore note di udienza o istanza di passaggio in decisione fino alle ore 12 del giorno prima dell’udienza.

Relativamente alle adunanze e udienze di rito contabile, l’art. 26 prevede la celebrazione a porte chiuse quando, dinanzi alla Corte dei conti, è ammessa la presenza del pubblico, con assenza di discrezionalità per il giudice di poter decidere sul punto.

Infine, a mente dei commi 1 e 2 dell’art. 27, le udienze pubbliche o camerali di rito tributario non potranno svolgersi con difensori e magistrati fisicamente presenti, ma solo con modalità da remoto o trattazione scritta.

Al comma 3 è previsto l’esonero dalla presenza presso la sede della Commissione dei componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza. 

Avv. Emanuele Nagni del Foro di Roma


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