Corte Costituzionale: non fondate le censure su inapplicabilità giudizio abbreviato ai reati puniti con l’ergastolo e su sospensione prescrizione per Covid-19

di Domenico Zaffina

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L’ufficio stampa della Corte Costituzionale, con due comunicati del 18 novembre 2020, ha diffuso la notizia della valutazione tranciante che la Corte medesima ha condotto in merito a questioni di legittimità costituzionale, sollevate di recente su argomenti che vasta eco avevano avuto negli ambienti del diritto e tra l’opinione pubblica.

Nella seduta del 18.11.2020 la Corte ha, infatti, esaminato le questioni sollevate circa la legittimità della norma che esclude l’applicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell’ergastolo e circa la legittimità della normativa per contrastare l’emergenza Covid (decreti legge nn. 18 e 23 del 2020), nella parte in cui dispone la sospensione della prescrizione (dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020) in procedimenti aventi ad oggetto reati commessi prima dell’entrata in vigore di siffatte disposizioni.

Per entrambe il verdetto della Corte è stato quello di non fondatezza delle censure sollevate.

Meno sorprendente è stato forse l’esito della questione riguardante l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con l’ergastolo; esito per il quale l’Ufficio Stampa ha finanche anticipato una parte della ratio ispiratrice del convincimento della Corte, ossia l’assenza di violazione di principi costituzionali quali quelli sanciti agli artt. 3, 24, 27 comma 2 e 111 comma 2, rientrando la disposizione nella discrezionalità delle scelte del Legislatore.

Più inatteso, invece, l’esito della questione riguardante la sospensione della prescrizione, a riprova della cui singolarità sta probabilmente anche la circostanza, comunque emersa, secondo la quale il Giudice relatore (l’Avv. Nicolò Zanon, Professore di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Milano e Giudice della Corte Costituzionale dall’11 novembre 2014), siccome dissenziente rispetto alla decisione, ha manifestato la volontà di non redigere la motivazione. Circostanza questa sicuramente insolita, stante la prassi secondo la quale il Giudice relatore attende normalmente alla stesura delle sentenze quand’anche dallo stesso non condivise.

Toccherà al Presidente della Corte, dunque, provvedere alla stesura delle motivazioni della sentenza ovvero all’individuazione di un altro membro della Corte che si occupi dell’estensione.

Avv. Domenico Zaffina – Foro di Lamezia Terme


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