Controversie avverso il regolamento ai sensi dell'art. 21 della legge n. 247/2012: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

di Marcello Bella

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Il T.A.R. Lazio, con sentenza depositata il 24 giugno 2016, n. 7353, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla controversia instaurata avverso la normativa nazionale e avverso il regolamento emanato dalla Cassa Forense in conformità alle predette previsioni normative di cui all’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012.
In sintesi, il giudice amministrativo ha rilevato che, nella sostanza, i ricorrenti si dolgono dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza di categoria nonché dell’obbligatorietà della corresponsione del relativo contributo previdenziale sulla base delle aliquote specificatamente previste nel regolamento impugnato e che trattasi di "contestazioni che attengono, in modo specifico, all’iscrizione e alla contribuzione obbligatoria dei liberi professionisti e che, conseguentemente, investono essenzialmente questioni di ordine e natura squisitamente previdenziale". In sostanza, si tratta di materie che "involvono veri e propri diritti soggettivi la cui cognizione, in quanto tali e alla luce della specifica materia interessata, appartiene, per giurisprudenza consolidata in materia, alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro".
Peraltro, anche per quanto riguarda i motivi aggiunti formulati, avendo a oggetto la deliberazione della Giunta Esecutiva della Cassa Forense di iscrizione di ufficio dei ricorrenti in quanto avvocati non ancora iscritti e la lettera di iscrizione della stessa Cassa Forense, "il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo emerge con ancora maggiore evidenza proprio avuto riguardo alla natura giuridica e al contenuto dispositivo dei predetti atti".


E, d’altronde, anche i precedenti giurisprudenziali in materia sono inequivoci, in quanto oggetto del contendere è l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa di previdenza e l’obbligatorietà del contributo con le relative aliquote. Orbene, le contestazioni relative all’iscrizione e contribuzione obbligatoria, investendo questioni di natura previdenziale, costituiscono veri e propri diritti soggettivi e quindi oggetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2009, n. 24202; Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2005, n. 2591; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 17 maggio 2012, n. 4466).
Inoltre la Cassa, pur perseguendo finalità pubblicistiche, che ne giustificano la soggezione alla vigilanza ministeriale, non soddisfa un interesse generale, ma semplicemente categoriale, al che corrisponde l’obbligo di iscrizione e contribuzione da parte degli appartenenti alla categoria professionale di cui la Cassa è ente esponenziale (in termini, Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 248) (così T.A.R. Lazio, Sez. III- ter, 16 aprile 2007, n. 3246, nella quale è stata negata la giurisdizione amministrativa in una controversia riguardante la contestazione delle elezioni del Comitato nazionale dei delegati della Cassa Forense).

Avv. Marcello Bella - Dirigente dell'Ufficio Legale di Cassa Forense

 

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