CONTRIBUENTI E FISCO: AL VIA IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

di Filippo Mengucci

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APPROVATO IL “CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE” 2024 PER DEFINIRE IN VIA PREVENTIVA LA TASSAZIONE DEI SOGGETTI CON PARTITA IVA 

Il Consiglio dei Ministri, in data 25 gennaio 2024, ha approvato il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (art.17 c.1 n.2 L.11172023 della Riforma Fiscale) in merito alle disposizioni in materia di accertamento tributario introducendo il c.d. “concordato preventivo biennale”. Questo strumento di natura fiscale, del tutto innovativo nel nostro sistema altro non è che un procedimento accertativo che postula un patto tra professionisti/imprese e fisco dove il contribuente può (patteggiare) accettare i redditi ed il valore della produzione netto calcolati dall’Agenzia delle Entrate, ricevendo in cambio un trattamento premiale. La “scommessa” ruota tra l’accettazione di un reddito noto, come proposto dall’Agenzia delle Entrate in chiave preventiva e prospettica, ed un reddito ignoto ancora da realizzarsi e determinarsi in autoliquidazione per il biennio futuro.

La volontà del legislatore, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuenti e fisco, è quindi quella di creare un nuovo strumento per assolvere, da una parte, ai problemi di gettito (necessità di raccogliere e incrementare le entrate fiscali già penalizzate dalla riforma degli scaglioni Irpef 2024) e, dall’altra di supportare le imprese e i lavoratori autonomi durante periodi economicamente più difficili, agevolando piccole e medie imprese, partite Iva,  professionisti ed anche le società di minori dimensioni che applicano gli ISA fornendo uno strumento di tax planning.  

IL CASO DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Anche i contribuenti forfettari riceveranno una proposta dallo Stato per poter valutare il perfezionamento di un accordo vincolante legato al pagamento delle imposte che permetterà loro di congelare il pagamento delle imposte dovute per il futuro senza ricevere alcun controllo.

I titolari di partita Iva che aderiranno al concordato preventivo vedranno l’imposizione fiscale invariata fino a tutto il 2025 conoscendo esattamente le somme dovute per il biennio in chiave prospettica, potendo finalmente contare su un nuovo sistema di “tax planning” alla stregua di altre realtà operative nei sistemi tributari più evoluti di taluni paesi dell’Unione europea.

L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi pre-concordati nelle dichiarazioni dei redditi (e IRAP ove ancora dovuta) relative ai periodi di imposta ricompresi nell’accordo fiscale. L’accettazione da parte di soggetti che producono redditi in forma associata (associazioni tra professionisti e società di persone) e delle società commerciali di capitali (comprese STP e STA) che hanno optato per la trasparenza fiscale (artt.115 e 116 TUIR), obbliga al rispetto del patto fiscale tutti gli associati o soci.

Pur nel rispetto degli adempimenti contabili e dichiarativi, eventuali variazioni nei redditi rispetto a ciò che ha formato oggetto del concordato, saranno completamente irrilevanti.

Il decreto di attuazione disciplina anche le procedure informatiche a supporto del predetto concordato preventivo. L’Agenzia delle Entrate infatti metterà a disposizione dei contribuenti un software grazie al quale stimare il reddito minimo dovuto al Fisco per i prossimi due anni e tale sistema sarà completamente gratuito. I dati che scaturiscono da questa elaborazione dovranno essere forniti all’Agenzia delle Entrate dieci giorni prima della data di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (quando dovuta).

La proposta nasce e si forma, pertanto, unendo queste informazioni a quelle presenti nelle banche dati di altri enti pubblici sempre nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

La proposta così formulata verrà comunicata dall’AdE al contribuente entro cinque giorni dall’invio dei dati richiesti.

Una volta ricevuta la proposta della definizione biennale del reddito, il contribuente sarà libero o meno di accettarla senza incorrere in possibili controlli. Coloro che accettano la proposta saranno tenuti a concordare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi (e Irap ove dovuta) relativi ai due periodi d’imposta del biennio.

Anche nell’ipotesi di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Ade i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta non subiranno modifiche, fermo restando l’obbligo di rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

Per il mancato versamento delle imposte relative al predetto patto fiscale l’Amministrazione non  procederà con iscrizione a ruolo bensì al controllo automatizzato ex art 36 bis DPR 600/73 al fine di riliquidare (al netto di quanto medio tempore versato) le somme non corrisposte.

IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Il decreto attuativo prevede anche un calendario degli adempimenti legati al citato concordato preventivo che può essere schematizzato come segue:

  • Dal 15 giugno 2024 sarà disponibile il software per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini Ires e Irap;
  • Il 31 luglio 2024 è la data del versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 per coloro che non hanno aderito al concordato. L’importo sarà maggiorato dello 0,4% se versato il 20 agosto 2024;
  • Il 15 ottobre 2024 (che dal 2025 sarà anticipata al 30 settembre) sarà la data entro la quale presentare il modello redditi e Irap. Entro tale data dovrà anche essere accettata l’ eventuale proposta di concordato preventivo biennale;
  • Infine, il 30 novembre 2024 è la data del versamento del secondo acconto e per coloro che hanno aderito al concordato, la maggiore imposta è già contemplata nella proposta.

Il predetto calendario influenza pertanto anche quello fiscale a regime.

COME FUNZIONA IL CONCORDATO: I REQUISITI PER ACCEDERE AL CONCORDATO

Secondo il decreto potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti (persone fisiche o giuridiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) forfettari e quelli interessati all’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) che, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli cui la proposta fa riferimento, sono in possesso di alcuni requisiti come la regolarità fiscale, l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale ISA pari almeno ad 8, su una scala da 1 a 10, sulla base dei dati dichiarati, non avere debiti tributari pendenti o aver estinto quelli di importo pari o superiore a 5000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Non concorrono nel limite dei 5000 euro i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici e secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Sono invece escluse dall’accordo le grandi imprese, i contribuenti con debiti tributari sopra la soglia dei 5000 euro che negli ultimi tre anni d’imposta non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e chi ha riportato condanne per reati tributari, riciclaggio o impiego di denaro avente provenienza illecita.

Non devono, inoltre, sussistere cause di esclusione per eventuali reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di danaro e/o beni di provenienza illecita e di autoriciclaggio nei tre periodi di imposta antecedenti l’applicazione del concordato stesso. 

Nei periodi d’imposta che formano oggetto di concordato preventivo fiscale, i contribuenti sono in ogni caso tenuti al rispetto degli obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA.

L’anno di prima applicazione del nuovo concordato fiscale è quindi il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione è soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza al 30.11.2024, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.  

Decorso il biennio e permanendo i requisiti, l’Agenzia delle Entrate può proporre al contribuente un nuovo patto al quale liberamente aderire.

Infine, si possono verificare anche due ipotesi di decadenza o cessazione del concordato preventivo.

Sarà immediata la cessazione ove, nel periodo d’imposta, il contribuente cessa o modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.

La decadenza, invece, si verifica nel caso in cui, a seguito di accertamento, risultino attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risulteranno altre violazioni di non lieve entità ed appositamente elencate dalla norma.

Si può peraltro incorrere nella decadenza dal patto anche nel caso in cui venga presentata una dichiarazione dei redditi integrativa ove i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinino una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quello in base al quale è avvenuta l’accettazione del concordato preventivo biennale.

Infine, il concordato incorre nell’ipotesi di decadenza anche nel caso di omesso versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta, dovute a seguito dell’adesione del concordato stesso.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025

Alla luce delle predette novità, si prevede che la dichiarazione dei redditi 2025 per l’anno di imposta 2024, avuto riguardo ai redditi di impresa, di partecipazione e di lavoro autonomo, non possa non tener conto di nuovi quadri che affiancheranno quelli ordinari e dove potrà trovare spazio la risultanza della proposta concordataria fiscale a vantaggio del contribuente.

Attesa la sperimentalità della misura di tax planning, per i soli contribuenti forfettari l’adesione al concordato per ora è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024 (un anno in luogo di due), dovendo, nel qual caso, essere successivamente rinnovata per il 2025 qualora si intendesse patteggiare nuovamente con il fisco per il futuro.

 


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