Contestazione in fatto delle circostanze aggravanti

di Ciro Iorio

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Il contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione

Con la sentenza del 04/06/2019 n° 24906 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo sorto in merito alle contestazioni in fatto delle circostanze aggravanti e dei limiti che le stesse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall’art. 476 co. 2 c.p. per il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale.

La vicenda giunta all'attenzione del massimo consesso di legittimità prende le mosse dalla condotta posta in essere da una imputata che, quale presentatrice di tre titoli cambiari per conto del notaio, che avrebbe poi elevato il protesto, attestava falsamente di aver compiuto atti del suo ufficio, recandosi nel luogo ove era posto il domicilio del creditore, senza ottenere il pagamento dei titoli.

Per tali fatti l’imputata, condannata per il delitto di cui all’art. 476 co. 2 c.p., fatto così riqualificato dal Tribunale dalla originaria contestazione ai sensi dell’art. 479 co. 1 c.p., in relazione all’art. 476 co. 1 c.p., proponeva ricorso per cassazione deducendo come primo motivo la violazione di legge in quanto l’imputazione era stata mutata nella più grave ipotesi prevista dall’art. 476 co. 2 c.p., mentre, nell'originario manifesto d'accusa, gli era stata ascritta la violazione dell'art. 476, co. 1 c.p., considerando, così, l'atto falsificato non fidefacente.

Di conseguenza, ritenendo leso il diritto di difesa, si sosteneva la violazione dell’art. 111 Cost., 6 par. 1 e par. 3 CEDU, poiché la Corte territoriale non aveva censurato la diversa e più grave qualificazione del fatto, in palese contraddizione dei principi di diritto fissati dalla Corte eur. dir. uomo nella nota sentenza Drassich, ripresi, quanto al delitto contestato alla ricorrente, dalla Corte di Cassazione con sentenza n.12213/2014.

Si riteneva quindi violato il principio di correlazione tra accusa e condanna, dal momento che il Tribunale l’aveva ritenuta responsabile dell’ipotesi aggravata di falso, nonostante la circostanza aggravante non fosse stata contestata nel capo di imputazione.

La questione della riqualificazione della condotta originariamente contestata ai sensi dell’art. 476 co. 1 c.p., nella diversa ipotesi punita dal comma secondo del medesimo articolo, avendo trovato soluzioni opposte nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha reso necessario l’intervento interpretativo delle Sezioni Unite le quali sono state chiamate a risolvere il seguente quesito:

Se possa essere ritenuta in sentenza, dal giudice, la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione».

Per il primo di tali indirizzi, l'aggravante non può essere ritenuta ove la stessa non sia esplicitamente contestata, quanto meno mediante sinonimi o formule equivalenti; per il secondo orientamento, l'aggravante deve ritenersi validamente contestata ove la natura fidefacente dell'atto, pur se non espressamente indicata, emerga inequivocabilmente dalla tipologia dell'atto stesso.

Comune agli opposti indirizzi giurisprudenziali è la precisazione che la natura fidefacente dell'atto deve risultare inequivocabilmente come propria della tipologia dell'atto indicato nell'imputazione.

In conclusione, nel ritenere condivisibile il primo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi evocati, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 04/06/2019 n° 24906, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra».

Avv. Ciro Iorio – Foro di Napoli Nord

“Il presente contributo, con l’autorizzazione dell’Editore, è stato già edito in Gazzetta Forense, n. 5/2019”


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