CONTENZIOSO DA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO, LE SANZIONI VANNO MOTIVATE

di Marisa Abbatantuoni

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Un nuovo spunto argomentativo, per l’impugnazione degli atti di irrogazione delle sanzioni emessi dalle segreterie delle Commissioni tributarie italiane, viene dall’ illuminata Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata la n. 120/01/2020 che impone il rispetto dell’obbligo di motivazione in occasione dell’irrogazione delle sanzioni da omesso o parziale pagamento del contributo unificato nel processo tributario.

I giudici della CTR potentina si sono interrogati sulla correttezza “dell’automaticità” delle sanzioni irrogate a seguito della condotta del contribuente, ricorrente o appellante che, al momento della costituzione in giudizio omette, totalmente o parzialmente il versamento del CUT(.

Difatti a fronte di tale condotta, ed allo scadere del 90esimo giorno successivo a quello di ricezione dell’invito al pagamento, la segreteria irroga la sanzione pari al 200% del tributo omesso e provvede all’invio del ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione come previsto dall’art. 248 del DPR 115/2002. Orbene, l’art. 16 comma 1-bis del DPR 115/2002 sancisce:

“In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.

Dal tettato normativo, si evince che viene applicata la sanzione sull’occultazione di corrispettivo per l’imposta di registro, norma che, a sua volta, prevede una pena dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre, con riferimento alla % da applicare, il MEF, con la Circolare n. 1/2011, ha invitato le segreterie a osservare la seguente gradazione:

  • 33% del dovuto, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell’invito, ma entro 60 giorni dalla sua notifica;
  • 150% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo giorno e il novantesimo giorno successivo alla notifica dell’invito;
  • 200% dell’importo dovuto, negli altri casi, permettendo, quindi, “l’omissione” della motivazione come prevista dall’art. 16, comma 2 D.Lgs 472/1997 “L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità”.

Il Collegio della Commissione Potentina, nel ribadire la natura tributaria della relativa sanzione come statuito dalla Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 05-05-2011, n. 9840, afferma che l’assenza degli elementi previsti all’art. 16 del D.Lgs 472/1997 comporta la nullità dell’atto di irrogazione della sanzione. I giudici d’appello, rigettando le difese del Mef – segreteria di commissione, escludono che la Circ. n. 1/2011del MEF a cui si fa riferimento per la graduazione delle sanzioni applicate possa soddisfare i requisiti previsti dalla norma, in quanto il riferimento normativo corretto, in caso occorra modulare la sanzione tra un minimo e un massimo edittale irrogabile è quello all’art. 7, comma 1, del D.lgs. 472/1997 che dispone:

“1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”,

e non certo quello a documenti di prassi che come statuito dalla Suprema Corte a Sez. Unite nella Sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007, n. 23031.

Difatti, le Circolari non rientrano tra le fonti del diritto non potendo assumere, né funzione interpretativa, né abrogativa della norma primaria, da ciò scaturisce che la motivazione nella irrogazione delle sanzioni è sempre un elemento “essenziale e imprescindibile” al fine di valutare la correttezza dell’esercizio discrezionale del potere sanzionatorio, sottoposto, lo si rammenta, al principio della riserva di legge art. 23 della Carta Costituzionale.

La sentenza in commento pone l’attenzione su una “regola di prassi”, oramai cristallizzata, relativamente all’irrogazione delle sanzioni da omesso o parziale versamento del CUT, tuttavia, lo spinoso argomento avrebbe bisogno di essere attenzionato sotto altri profili, tra i quali quello inerente la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni ad 1/3, e ciò anche alla luce della Sentenza n. 9415/2020.

Avv. Marisa Abbatantuoni Foro di Macerata


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