CLAUSOLA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E PROCEDIMENTO MONITORIO
13/10/2025
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Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano (n. 6386 del 4/8/2025) affronta e risolve in modo convincente un tema di crescente interesse stante il diffondersi delle clausole convenzionali di mediazione previste dall’art. 5 sexies D.Lgs 28/2010 introdotto dalla Riforma Cartabia.
La questione decisa dal Tribunale ambrosiano riguarda l’ipotesi se in presenza di una clausola contrattuale che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in presenza di procedimento monitorio.
La clausola di mediazione obbligatoria, validamente sottoscritta e specificamente approvata è dunque sussumibile nella previsione del ricordato art. 5 sexies, il quale non richiama la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma solamente i commi 2, 5 e 6 del D.Lgs 28/2010.
Ne consegue de plano che risulta inapplicabile la disposizione citata, che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza e l’inadempimento di tale obbligo preliminare comporta la improcedibilità dell’azione legale, anche se proposta per ottenere un decreto ingiuntivo.
La natura della mediazione convenzionale, in quanto frutto della volontà delle parti è affatto diversa dalla mediazione obbligatoria imposta dalla legge e si impone ai sensi dell’art. 1372 c.c..
Osserva a tal proposito il Tribunale meneghino che le parti hanno deciso concordemente di sottoporre a tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità del giudizio, ogni tipo di controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto, pertanto appare chiaro l’intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale, che verrebbe invece vanificato dalla subordinazione alla emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria esecuzione.
Viene richiamata nella pronuncia una analoga precedente sentenza del medesimo Tribunale (Trib. Milano 7/2/2022 n. 1008) secondo la quale “la clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio”. (Viene anche richiamata Trib. Ravenna n. 431 del 22/6/2023 del medesimo tenore).
Va anche ricordata altra sentenza (Trib. Parma n. 826 del 30/5/2024) che risolve analogamente una identica fattispecie con “il comune favore verso la modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto del maggio 2022 e la sola residuale possibilità di adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della vicenda”.
Perché la portata della clausola di mediazione obbligatoria non venga privata di ogni effetto, va quindi rispettata la volontà delle parti, vincolante ex art. 1372 c.c., che si sono imposte l’esercizio del loro diritto di agire in giudizio, anche in via monitoria, soltanto dopo lo svolgimento, preventivo e vano, del tentativo di mediazione.
Del resto, appare questa l’unica interpretazione possibile per riconoscere la novità e cogenza del disposto normativo dell’art. 6 sexies in rapporto a quanto contenuto nell’art. 5 bis, norma specificamente introdotta per il procedimento di opposizione allo strumento monitorio, la cui portata non può che essere recessiva in raffronto a quanto codificato dall’art. 5 sexies; diversamente la prima norma risulterebbe un telum imbelle proprio in ingiustificato contrasto con la forza espansiva dell’istituto della mediazione consacrato nella Riforma Cartabia.