CGT Foggia : accertamento nullo senza contraddittorio motivato
23/11/2025
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La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, con la sentenza n. 1484/1/2025, ha annullato un avviso di accertamento fiscale per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del correlato obbligo di motivazione. La decisione si inserisce nel nuovo quadro introdotto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, entrato in vigore nel 2023, che ha reso obbligatorio il confronto preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuente prima dell’emissione di un atto impositivo.
Il caso riguardava un ristoratore al quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi ai fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2019. Dopo aver ricevuto la comunicazione dello schema di accertamento, il contribuente aveva presentato osservazioni e documenti difensivi.
L’Ufficio aveva comunque confermato integralmente il rilievo, sostenendo che nessun documento fosse stato prodotto. In giudizio, tuttavia, è emerso che le controdeduzioni erano state effettivamente depositate e risultavano pertinenti ai punti contestati.
I giudici hanno ritenuto illegittimo l’atto finale perché l’amministrazione non aveva tenuto conto delle osservazioni del contribuente e non aveva fornito una motivazione “rafforzata” sulle ragioni del loro mancato accoglimento. La semplice affermazione che i documenti non erano stati presentati non soddisfa l’obbligo imposto dal comma 4 dell’articolo 6-bis, che impone di motivare in modo specifico su ogni rilievo difensivo. L’omissione di questa valutazione comporta l’annullabilità dell’atto.
La sentenza assume rilievo perché chiarisce che il contraddittorio non è più una mera facoltà ma un passaggio obbligatorio del procedimento di accertamento, esteso a tutti gli atti autonomamente impugnabili salvo quelli automatizzati o di pronta liquidazione. Ciò segna un superamento dell’orientamento della Cassazione secondo cui il contraddittorio era necessario solo nei casi espressamente previsti dalla legge o per i tributi armonizzati. Per i professionisti, la decisione ha conseguenze concrete.
Gli accertamenti notificati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 6-bis devono dimostrare di aver rispettato un dialogo effettivo con il contribuente. Se l’Ufficio ignora le osservazioni ricevute o non spiega perché le ritiene infondate, l’atto è esposto al rischio di annullamento in giudizio. L’amministrazione potrà eventualmente riemettere un nuovo accertamento, ma solo entro i termini di decadenza, dopo aver ricostruito correttamente il contraddittorio.
La pronuncia della CGT di Foggia conferma dunque che il rispetto del contraddittorio preventivo rappresenta oggi una condizione essenziale di legittimità dell’azione accertativa, volta a garantire trasparenza e parità di posizione tra contribuente e amministrazione finanziaria.