Cassazione: è nullo il licenziamento per sciopero spontaneo. La sentenza n. 11347/2025 chiarisce i limiti del diritto di protesta
04/08/2025
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Con la sentenza n. 11347 del 30 aprile 2025 la Suprema Corte ha affrontato un caso di licenziamento per giusta causa a seguito della partecipazione del lavoratore a uno sciopero spontaneo, non proclamato da una sigla sindacale, riaffermando importanti principi costituzionali in materia di libertà sindacale e tutela del lavoro.
Il lavoratore, insieme a due colleghi, si era astenuto dal lavoro per circa un’ora in forma di protesta collettiva per la retribuzione ritenuta inadeguata. A seguito di ciò, era stato licenziato per giusta causa. Il dipendente ha impugnato il provvedimento, ritenendolo ritorsivo e discriminatorio.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno dichiarato nullo il licenziamento e ordinato la reintegra, oltre al risarcimento del danno.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11347/2025, ha confermato le decisioni di merito. Secondo la Corte, l’unico limite allo sciopero è rappresentato dalla tutela di altri diritti costituzionali di pari rango, come l’incolumità personale o il diritto di proprietà. Il diritto di sciopero, riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione, appartiene direttamente ai lavoratori e non esclusivamente alle organizzazioni sindacali. Anche uno sciopero spontaneo, non formalmente proclamato, può essere legittimo se finalizzato alla tutela di interessi collettivi.
Effetti sulla gestione delle relazioni industriali
La sentenza n. 11347/2025 si pone come riferimento autorevole per la gestione delle controversie in tema di sciopero, soprattutto nel settore privato. Essa afferma il primato della Costituzione sulle regole pattizie o procedurali e rafforza la protezione dei lavoratori contro atti ritorsivi, anche in contesti non sindacalizzati.