Cassazione: licenziamento legittimo per attività sportiva contraria alle prescrizioni mediche

di Gianluca Mariani

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025 (Sezione Lavoro), ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, al di fuori dell’orario di lavoro, svolgeva attività sportiva abituale in contrasto con le prescrizioni mediche che ne limitavano l’idoneità fisica alle mansioni.

Il caso riguardava un dipendente giudicato idoneo con limitazioni dal medico competente: non poteva movimentare carichi superiori a 18 kg né sollevarli oltre l’altezza delle spalle.

Nonostante ciò, il lavoratore praticava allenamenti intensivi e pubblicava video sui social che documentavano esercizi incompatibili con tali restrizioni. Tribunale e Corte d’Appello di Roma avevano già ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare, decisione ora confermata dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha chiarito che l’attività extralavorativa può integrare giusta causa di licenziamento quando è concretamente o potenzialmente idonea ad aggravare le patologie per cui sono state prescritte limitazioni, anche se non si è verificato un danno effettivo.

Tale condotta viola gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.), compromettendo il vincolo fiduciario e esponendo il datore di lavoro al rischio di ulteriori assenze.

Non si tratta di un’ingerenza nella vita privata, ma di comportamenti che incidono sulla funzionalità del rapporto di lavoro, in un contesto contrattuale di durata che richiede anche obblighi accessori di protezione. La Corte ha richiamato un orientamento consolidato: il lavoratore deve evitare, anche fuori dall’orario di lavoro, condotte incompatibili con le proprie condizioni fisiche e con le prescrizioni mediche note all’azienda (Cass. n. 155/2015; Cass. n. 1374/2018; Cass. n. 26181/2024).

È sufficiente la potenzialità lesiva del comportamento, senza che sia necessario un danno economico concreto. Sul piano pratico, la pronuncia ribadisce che il datore di lavoro può legittimamente irrogare il licenziamento per giusta causa senza passare da sanzioni conservative quando la condotta extralavorativa è abituale, documentata e in evidente contrasto con le limitazioni mediche. La tutela della salute e la coerenza con le prescrizioni mediche non si esauriscono nell’orario di lavoro, ma si estendono alla sfera extralavorativa quando questa incide sul rapporto fiduciario.

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