CASSA FORENSE: LA CASSAZIONE E LA PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

di Chaira Malpica

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Omessa comunicazione dei redditi alla Cassa Forense, sentenza n.9310 del 22/03/2022: è invalida la cartella esattoriale non preceduta dalla contestazione dell’addebito

La Suprema Corte, con la sentenza n. 9310 del 22/03/2022, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’applicabilità alla Cassa Forense della procedura prevista dalla L. 689/1981 in tema di sanzioni per l’omesso invio delle dichiarazioni reddituali annuali.

Con detta sentenza la Cassazione ha affermato che, in ragione del fatto che la materia risulta soggetta alla riserva relativa di legge di cui all’art. 23 della Cost., deve trovare applicazione la procedura di cui alla L. 689/1981, precisando, tuttavia, che l’iter è quello di cui agli articoli 13 e 14 della detta legge, che prevedono, a garanzia dell’accertamento, la preventiva contestazione dell’addebito.

La Suprema Corte ha quindi confermato che ciò che è necessario ai fini del rispetto delle previsioni della L. 689/1981, è che, a garanzia della correttezza dell’accertamento e quindi del contraddittorio, l’addebito venga preventivamente contestato all’interessato (artt. 13 e 14 della L. 689/1981)– contestazione che nella fattispecie in esame non era andata a buon fine-. 

Detta procedura, peraltro, risulta del tutto analoga a quella sancita nell’art. 63 del Regolamento unico della previdenza forense – entrato in vigore il 1° gennaio 2021 - che prevede che l’Ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi dichiarativi, ne dà avviso all’interessato con lettera raccomandata da inviare all’ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.

Alla luce della sentenza n. 9310/2022 si può, quindi, rilevare un consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale già affermatosi in materia e la conferma di una sostanziale armonia dei Regolamenti di Cassa Forense con le interpretazione normativa della Suprema Corte.


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