CARTA DEL DOCENTE: VA RICONOSCIUTA ANCHE AGLI INSEGNANTI PRECARI

di Livio Galla

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La c.d. Carta del Docente è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione prevista dall’art. 1 comma 121 della legge 107 del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), attraverso la quale viene istituita una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Essa viene assegnata agli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297 (e succ. mod.), i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari.

Grazie al credito di 500 euro contenuto nella carta, è possibile per i beneficiari acquistare libri, hardware, corsi di aggiornamento, ingressi a musei, rappresentazioni teatrali e, più in generale, tutto ciò che può contribuire all’aggiornamento e alla formazione di un insegnante (https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/).

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di esprimersi in tema di assegnazione del suddetto bonus ai docenti con incarichi a tempo determinato, i quali, in base alla normativa precitata, sarebbero esclusi dall’erogazione dell’emolumento. Con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte ha infatti riconosciuto a tutti i docenti precari il diritto ad usufruire del beneficio economico in parola.

In particolare, la CGUE ha statuito che l’art. 1 della legge n. 107/2015, nella parte in cui limita l’erogazione della Carta al solo personale di ruolo, contrasta con il divieto di discriminazione, consacrato nella clausola 4 dell’Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, a mente del quale

per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

La mera natura temporanea del rapporto di lavoro è quindi insufficiente a giustificare una siffatta differenza di trattamento.

Lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato devono godere delle medesime condizioni di impiego e, secondo il ragionamento della Corte di Giustizia, la Carta del docente deve essere considerata a tutti gli effetti una condizione di impiego, posto che l’erogazione del bonus dipende esclusivamente dall’effettiva prestazione del servizio da parte dell’insegnante, tanto che ne è prevista la restituzione in caso di cessazione del rapporto e non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari.

La giurisprudenza nazionale si è presto adeguata a tale arresto, a partire dal Consiglio di Sato, che con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 ha ribaltato la decisone del TAR del Lazio, anche in questo caso riconoscendo il beneficio della Carta del docente agli insegnanti con contratto a tempo determinato.

Più nel dettaglio, la sentenza riformata si basava sul presupposto per cui la Carta del docente compenserebbe la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione è divenuta, in base alla l. 107/2015, attività obbligatoria, strutturale e permanente.

Questo sistema di formazione “a doppia trazione” è stato censurato dal Consiglio di Stato in quanto contrastante con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., posto che da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall’altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della PA.

Invero, il diritto-dovere di formazione professionale grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, tenuto conto altresì del fatto che la Carta in parola viene erogata anche a favore dei docenti part-time e ai docenti di ruolo in prova (i quali potrebbero evidentemente non superare il periodo di prova).

Il problema che a questo punto si sono posti i Giudici di merito è la determinazione di un periodo minimo di insegnamento che il docente deve aver svolto per vedersi riconosciuto l’emolumento.

Secondo alcune pronunce del Tribunale di Vicenza, ad esempio, la Carta andrebbe assegnata a quegli insegnanti a termine che abbiano reso, nel corso dell’anno di riferimento, almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa.

Altre sentenze, invece, danno rilevanza esclusivamente agli incarichi con termine al 30.06 di ciascun anno scolastico.

Avv. Livio Galla – Foro di Vicenza


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