AVVOCATI: EFFETTI IN AMBITO DISCIPLINARE DELLE SENTENZE PENALI

di Riccardo Radi

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La recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 263 del 30 dicembre 2022 pubblicata in data 17 maggio 2023 ci permette di passare in rassegna le differenze riscontrabili degli effetti nel procedimento disciplinare dell’accertamento dei fatti operato in sede penale a seconda delle diverse conclusioni dello stesso (sentenza di assoluzione per tenuità del fatto, non sussiste-non lo ha commesso, non costituisce reato, prescrizione).

L’assoluzione penale per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cpp e art. 530 co. 1 cpp) non è dotata di efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare salva, ovviamente, la possibilità di utilizzare ai fini della decisione, i fatti materiali emersi in ambito penale, ove ritualmente acquisiti al procedimento avanti il CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 263 del 30 dicembre 2022

Decisione:

Se, dunque, la responsabilità disciplinare della dottoressa [RICORRENTE] è provata oltre ogni ragionevole dubbio, il Collegio ritiene opportuno correggere ed integrare la motivazione della decisione del CDD di Catanzaro nel punto in cui afferma che la sentenza penale del Tribunale di Catanzaro del 4.12.2018 che ha assolto l'imputata [RICORRENTE] dal reato di cui all'art. 76 co. 4 D.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art. 483 c.p., per la particolare tenuità del fatto, deve ritenersi dotata dell'efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 651 bis c.p.p. anche nel giudizio disciplinare: - “anche se, per una mera svista del legislatore, sono richiamati, a differenza dell'art. 653 co. 1 bis c.p.p. solo i giudizi civili ed amministrativi

Mentre, sull’assoluzione penale pronunciata con la formula che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022

Sull’assoluzione penale pronunciata perché ” il fatto non costituisce (più) reato”, cdf. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022.

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022

Sul proscioglimento per prescrizione del reato, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022.

In sede disciplinare, la sentenza penale che dichiari la intervenuta prescrizione del reato non può essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.): infatti, la formula di proscioglimento investe un diverso ambito valutativo di competenza del Giudice penale che, nel caso in cui rilevi una causa immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al fine di pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito, deve verificare se dagli atti processuali in suo possesso e senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, emerga la estraneità dell’imputato a quanto oggetto di contestazione, nel senso che si evidenzi la assoluta assenza della prova di colpevolezza, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato fra opposte risultanze.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022
Simmetricamente, sulla irrilevanza della sentenza penale di prescrizione anche ai fini del necessario proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare (a differenza dell’assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”), cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2015, n. 70 nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 72.

 


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