ASSEGNO SOCIALE, STATO DI BISOGNO E SEPARAZIONE CONSENSUALE

di Corrado Spina

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L’istituto dell’Assegno Sociale è  previsto dall’art. 3 co.6 della legge 8 agosto 1995 n. 335 , in sostituzione della Pensione Sociale (altra prestazione assistenziale, che fino al 1995 veniva regolata dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 del 1969).

Si ha diritto a ricevere l’Assegno Sociale, pari a 538,69 Euro mensili (Circolare Inps del 28 gennaio 2025 n. 2), quando si è in possesso dei seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate (cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria);
  • residenza effettiva in Italia;
  • per i cittadini extracomunitari, dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

In ogni caso, oltre a tali requisiti, il richiedente per l’anno 2025 non deve percepire reddito superiori a 7.002,97 Euro per le persone sole e di 14.005,94Euro se coniugate.

Nel caso deciso dalla sentenza della Cassazione n.23407/2025 una signora in possesso dei requisiti previsti richiedeva all’Inps il riconoscimento del beneficio assistenziale, ma l’istituto previdenziale negava il diritto.

Avverso tale diniego, la signora adiva prima  il Tribunale di Firenze  e poi, come giudice di secondo grado,  la Corte della sede giudiziaria competente per ottenere quanto dovuto, ma sia il Giudice di primo grado che la Corte di Appello di Firenze rigettavano la domanda  così proposta, poiché la stessa in sede di separazione consensuale dei coniugi non aveva richiesto alcuna prestazione di mantenimento.

Pertanto, la ricorrente era costretta a proporre ricorso per Cassazione,  la quale con sentenza 16 agosto 2025 n. 23407 riconosceva il beneficio, in quanto il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, co. 6  della Legge 8 agosto 1995 n.335, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare.

Lo stato di bisogno va desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.

In base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato di bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l’esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti.

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