ASSEGNO DI NATALITÀ “ANCHE” AGLI EXTRACOMUNITARI
22/11/2022
Stampa la paginaUn recente sentenza della Corte di Cassazione del 7 novembre 2022 n. 32694 offre lo spunto per analizzare un tema molto comune in questa fase storica, dovuta alla presenza nel nostro Paese di tanti extracomunitari muniti di permesso di soggiorno.
L’argomento riguarda “l’assegno di natalità”, previsto dall’art. 1 co. 125 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e prorogata da ultimo con l’art. 3 della legge 23 dicembre 2021 n. 238, per dare un contributo alle famiglie a seguito della diminuzione delle nascite.
Purtroppo all’interno di questa categoria si determina una disparità di trattamento tra cittadini comunitari ed extracomunitari di non lungo periodo.
Nella fattispecie di cui la riferita sentenza della Corte di Cassazione, una signora extracomunitaria, con un breve permesso di soggiorno per motivi di lavoro, richiedeva all’Inps l’assegno di natalità per la nascita del figlio.
L’istituto Previdenziale rigettava la richiesta in quanto la cittadina extracomunitaria non era titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di lunga durata.
Avverso tale rigetto, l’interessata ricorreva al Tribunale di Pavia, il quale accoglieva il ricorso dichiarando il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall’INPS per aver negato l’assegno di natalità ex art. 1 co. 125 L. 190/2014 per mancanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ed ordinava all’istituto di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti provvedendo a corrispondere il relativo assegno.
L’Inps impugnava il provvedimento innanzi alla Corte di Appello di Milano, la quale respingeva l’appello proposto e confermava la sentenza di primo grado.
Contro tale provvedimento l’Inps proponeva ricorso per Cassazione che veniva rigettato, in quanto nelle more del procedimento, la Corte Costituzionale con sentenza n. 54 del 2022 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 125 l. 190/2014 nella parte in cui esclude, dalla concessione dell’assegno di natalità, i cittadini di Paesi extracomunitari che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è stato consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno.