ANDRÀ TUTTO ALL’ASTA

di Massimiliano Blasone

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L’art. 4 del D.L. 28.10.2020 n. 137, rubricato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, c.d. “Decreto Ristori”, ha disposto, tra l’altro, la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari previste dall’art. 54-ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020 n. 27.

La proroga della sospensione dei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti al 31 dicembre e l’inefficacia degli atti di quelli compiuti dal 25 ottobre al 31 dicembre, aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore non risolve i problemi sottesi. 

Ben si sarebbe potuto, in tal caso, sospendere le attuazioni delle ordinanze di rilascio e dei decreti di trasferimento, ovvero assegnare immobili di edilizia popolare agli esecutati.

Si direbbe invece che il governo abbia cercato di mettere il debitore esecutato in condizione di prendere del tempo per cercare di giungere ad un accordo col creditore ed evitare la vendita dell’immobile pignorato. Tentativo, peraltro, in linea con la scarsamente applicata legge 3/2012 e con il rinviato Codice della Crisi.

Una norma siffatta, a modesto avviso di chi scrive, si presta a rilievi di incostituzionalità rispetto all’art. 24 Cost., che tutela il diritto del creditore di agire in via esecutiva. L’esecuzione, come noto, è una componente essenziale della tutela giurisdizionale e il diritto di agire comprende anche il soddisfacimento coattivo del credito.

Prevedere, inoltre, una sospensione generale, estesa anche ai procedimenti per i quali è già avvenuta la vendita, oltre a ledere le aspettative dell’aggiudicatario, continua a ledere l’art. 24 Cost., perché senza aggiudicazione non c’è soddisfacimento del creditore e quindi non c’è tutela del suo diritto costituzionale.

Il Legislatore, inoltre, non compie con questa norma alcun bilanciamento di diritti, ma riduce l’esercizio di un diritto costituzionale in favore di un possibile interesse del debitore alla permanenza nell’immobile pignorato e alla ricerca di un accordo col creditore, senza peraltro distinguere tra morosità sorte e cristallizzate in titoli esecutivi prima e quelle sorte dopo ed a causa della diffusione del virus.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, esprimendosi in merito all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha sancito l'esistenza del diritto all'esecuzione delle decisioni giudiziarie entro un termine ragionevole, sulla base dell’articolo citato (19.3.1997, Hornsby c. Grecia).

Il diritto all'esecuzione, pertanto, è parte integrante del diritto ad un processo equo. La Corte ha altresì stabilito che il ritardo nell’esecuzione di un provvedimento giudiziario può essere "eccezionalmente" giustificato solamente da “circostanze speciali" (7.5.2002, Burdov v. Russia).

Ne consegue che il rinvio del diritto ad avviare o coltivare un procedimento esecutivo risulta possibile solo a condizione che sia momentaneo e debitamente giustificato. Pertanto, la legislazione nazionale che sospende le procedure esecutive o ne proibisce l’avvio a causa della contingente situazione epidemiologica, risulta compatibile col diritto fondamentale ad un processo equo solamente qualora il rinvio sia effettivamente ad essa correlato e duri per il periodo di tempo strettamente necessario per la salvaguardia della salute pubblica.

Ad ogni modo, ci vorrà forse solo un po’ più di tempo e di pazienza, ma alla fine... andrà tutto all’asta comunque.

Avv. Massimiliano Blasone – Foro di Trieste


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