Ancora la Suprema Corte sulla restituzione dei contributi: è la parola fine?
15/09/2017
Stampa la paginaLa Suprema Corte, infatti, con la citata sentenza n. 19981/2017 del 10 agosto 2017, è stata chiamata ancora una volta a pronunciarsi sul ricorso promosso da un iscritto che lamentava la presunta illegittimità dell’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa, che, come è noto, ha introdotto l’istituto della pensione contributiva, sostituendo pertanto – tramite l’uso della delegificazione - il preesistente istituto della restituzione dei contributi, originariamente previsto dall’art. 21 della legge n. 576/1980, affermando il principio di autodichia che caratterizza l’ordinamento previdenziale forense e, per l’effetto, la legittimità della normativa contestata. Invero, la Corte di Cassazione – richiamando i propri due precedenti in materia, ossia la sentenza n. 24202 del 2009 e la sentenza n. 12209 del 2011 – ribadisce e conferma la possibilità per gli Enti previdenziali privatizzati, in virtù della loro autonomia, di derogare e finanche di abrogare disposizioni di legge, fermo restando il fine di perseguire l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – che costituiscono requisiti del sistema previdenziale forense nel suo complesso - e nel rispetto dei tipi di provvedimenti che tali Enti possono adottare, così come previsti dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e del fondamentale principio del pro-rata. Dunque, l’abrogazione della previsione legislativa della restituzione dei contributi da parte della norma regolamentare, non solo è legittima, in quanto rispettosa dei limiti suddetti, ma è anche la logica conseguenza della previsione regolamentare in questione. Per di più, afferma la Corte, l’introduzione dell’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa non lede affatto diritti quesiti: se è vero che la restituzione dei contributi è stata abrogata, essa è stata sostituita con il nuovo e diverso diritto al trattamento pensionistico con modalità di calcolo di tipo contributivo. Non vi è, inoltre, lesione del principio suddetto, in quanto l’iscritto ha la facoltà di continuare a versare i contributi sino alla maturazione del trattamento pensionistico di tipo retributivo. Ancora, non si realizza alcuna lesione dei diritti quesiti, in quanto ciò “presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo” (in tal senso la Suprema Corte richiama, ex multis, la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/2002), né peraltro è ravvisabile la lesione di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, che sono costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione (ex multis, Corte Costituzionale n. 525/2000).
Infatti, ribadiscono gli ermellini, la previsione dell’irripetibilità dei contributi versati risulta coerente sia con la regola generale (l’istituto della restituzione dei contributi è istituto affatto eccezionale nell’ordinamento previdenziale), sia con la contestuale prescrizione della facoltà di optare – a condizioni di maggior favore – per il sistema contributivo di calcolo della pensione. Nelle motivazioni della pronuncia in esame si legge testualmente che “la coerenza della facoltà di optare per il sistema contributivo, tuttavia, concorre - con la regola generale della inesistenza di un diritto alla restituzione dei contributi previdenziali legittimamente versati ed il carattere affatto eccezionale, che ne consegue, della (eventuale) previsione di tale diritto …. – a sostegno della esclusione di qualsiasi contrasto – con la costituzione – per la previsione di non restituibilità dei contributi medesimi”. La facoltà di optare per il sistema contributivo comporta, infatti, un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente alla Cassa, essendo previsti requisiti meno rigorosi e, perciò, di maggior favore per gli iscritti rispetto al trattamento di pensione calcolato con il metodo retributivo. Ed invero, ad ogni modo e per completezza, va rilevato che l’istituto della restituzione dei contributi è assolutamente eccezionale nel panorama previdenziale nazionale e, infatti, è estraneo al sistema di previdenza obbligatoria gestito dall’INPS: la contribuzione inutilizzata, nei fondi gestiti dall’Istituto per l’assicurazione generale, rimane acquisita a titolo di solidarietà. In tale contesto normativo di carattere generale, risulta ancor più logica e legittima la sostituzione di tale istituto giuridico con quello del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico contributivo. La permanente applicazione del sistema retributivo si coniuga, infatti, con il riconoscimento agli iscritti di un’ulteriore possibilità, laddove gli stessi non riescano a conseguire, per le motivazioni più svariate – ivi compreso l’intraprendere l’esercizio della professione forense in tarda età –, i requisiti minimi per accedere alla pensione di tipo retributivo, unica forma di trattamento previdenziale prevista fino all’intervento regolamentare oggetto del contenzioso all’origine della pronuncia giurisprudenziale analizzata.
Avv. Marcello Bella – Dirigente Area giuridica e legale
Dott.ssa Serena Mantegna - Tirocinante Ufficio Legale Cassa Forense