ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE E VIOLENZE DOMESTICHE

di Alessia Casotto Foro Padova

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La prima sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022, ha riaffermato il principio di diritto per cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per se stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catania, che aveva respinto la richiesta di addebito della separazione formulata dalla moglie, adducendo l’insussistenza di sufficienti prove in ordine agli episodi di reiterata violenza posti in essere dal marito nei confronti della moglie.

Quest’ultima, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto le condotte violente tenute nei suoi confronti dal coniuge, evidenziate, nel corso dell'istruttoria, non solo dalla produzione documentale allegata (querele, provvedimenti del questore, referti ospedalieri) ma anche dalle testimonianze delle due figlie della coppia.

La Corte d’Appello aveva trascurato di valutare la documentazione in atti e nell’esame delle prove testimoniali aveva adottato una motivazione carente, illogica e contraddittoria: pur dando atto che dalle deposizioni testimoniali era emersa la descrizione di ripetute violenze fisiche ai danni della moglie, aveva sottolineato la mancanza di indicazione di specifici e concreti atti di violenza e, di conseguenza, non considerava raggiunta la prova delle condotte violente perpetrate dal marito.

Al contrario, secondo gli Ermellini, la circostanza che le figlie avessero testimoniato di aver assistito ad aggressioni ai danni della madre da parte del padre ogniqualvolta ella tentasse di intervenire mentre le picchiava, delineava un quadro di relazione improntato alla violenza tale da integrare quel comportamento contrario ai doveri di rispetto della persona che devono connotare la relazione fra coniugi e da giustificare, di per se stesso, la pronuncia di addebito.

L’accertamento delle condotte violente -si legge nell’ordinanza- esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

Pertanto, in caso di violenza (e la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022 ha ritenuto sufficiente anche solo un singolo episodio di percosse), deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza; né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l’esistenza di una crisi pregressa.

Del tutto irrilevante risulta infatti la posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale: un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all’interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.

L’orientamento poc’anzi delineato, teso a un rafforzamento degli obblighi nascenti dal matrimonio, si pone nella direzione di una sempre maggior tutela delle persone -e soprattutto della donna- dalla violenza intrafamiliare, in linea con gli interventi normativi e l’evoluzione giurisprudenziale intervenuti in tal senso sia nell’ordinamento italiano, che in quello comunitario.


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