In caso di pensione anticipata (65 anni di età e 35 di contributi), l'eventuale integrazione ai sensi dell'art. 5 copre la decurtazione del 0,41% prevista per ogni mese di anticipo rispetto ai 70 anni?
Come previsto dall'art. 48 del Regolamento unico della Previdenza, al 9° comma, in caso di anticipazione della pensione l’importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dei 70 anni. La riduzione non si applica ove l’iscritto, abbia maturato, unitamente al requisito anagrafico del 65° anno di età, l' effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.