LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEI DIVERSI REGIMI FISCALI

di Domitilla Di Crescenzo - Massimo Forte

Stampa la pagina
foto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti i professionisti in regime ordinario possono dedurre dal reddito professionale, senza alcun limite di spesa, gli importi versati, per ciascun periodo di imposta, alla propria cassa di previdenza, a titolo di contributi previdenziali obbligatori.

A prevedere questa possibilità è l’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n 917/86 (TUIR) che prevede la completa ed illimitata deducibilità dal reddito professionale IRPEF per:

  1. i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  2. i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Nella prima tipologia di contributi rientrano: 

  • Contributo soggettivo obbligatorio, che si calcola in percentuale rispetto al reddito professionale ottenuto dal lavoratore autonomo nell’anno di imposta precedente;
  • Contributo di maternità;
  • Contributi integrativo obbligatorio, ossia un contributo previdenziale che tutti gli iscritti al relativo albo devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA. Non concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista, l’onere è indeducibile dal reddito complessivo.

Mentre i secondi (versamenti volontari) riguardano:

  • I versamenti relativi a periodi non coperti da contribuzione;
  • Il versamento relativo al riscatto di laurea, ex art. 2 D.Lgs. n. 184/97;
  • La prosecuzione volontaria dei versamenti (anche post pensionamento);
  • La ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, come nel caso delle ricongiunzioni tra Inps e casse private.

Anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario possono portare in deduzione i contributi versati alla propria cassa professionale di appartenenza o i contributi INPS.

La deduzione, tuttavia, non è riconosciuta ai sensi del prima citato articolo 10 del TUIR, che riguarda l’Irpef e non la sua imposta sostitutiva, ma ai sensi dell’articolo 1 comma 64 della Legge 190/2014; questo stabilisce che “i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge […] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma”.

In altre parole, il legislatore permette la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito dei contribuenti forfettari: tale costo sarà indicato nella dichiarazione dei redditi, al rigo denominato “Contributi previdenziali e assistenziali”, e ridurrà per equivalente il reddito lordo.

Il già citato comma 64 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190  non contempla tra i contributi deducibili “quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Ne consegue che il professionista che ha aderito al regime forfettario non potrà portare in deduzione dal reddito i contributi definiti volontari.

 


Altri in AVVOCATURA