15/03/2023
› PREVIDENZA
Ho avanzato istanza di sospensione al COA della mia città. I contributi dovuti per il l'anno corrente sono sospesi?
La sospensione volontaria effettuata presso il proprio Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art 20, comma 2 della L. 247/2012 determina l’automatica e obbligatoria cancellazione dalla Cassa che avrà decorrenza dalla data di delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine. I contributi minimi dell'anno in cui interviene la cancellazione Albo/Cassa saranno dovuti, così come il professionista sarà tenuto all'invio telematico del modello 5 dell'anno successivo a tale cancellazione, anche in caso di Reddito e Volume d'Affari IVA pari a zero, nonché al pagamento delle eventuali eccedenze, se dovute in base ai dati reddituali dichiarati, nelle consuete 2 rate con scadenza 31/07 e 31/12. Resta inteso, che ai fini della cancellazione dalla Cassa, la sospensione volontaria dovrà essere effettuata anche presso il CNF, qualora il professionista sia iscritto anche all’Albo dei Cassazionisti.