TIROCINIO E SCUOLA FORENSE: FACCIAMO CHIAREZZA

di Valentina Bertolo

Stampa la pagina
foto

La pratica forense costituisce un momento essenziale per tutti coloro che intendono intraprendere la professione di avvocato.

Vediamo quali sono gli incombenti per il neolaureato in giurisprudenza che vuole svolgere la professione di avvocato.

Iscrizione al registro dei praticanti avvocati

La prima cosa che il neolaureato deve fare è recarsi presso l’Ordine degli avvocati di riferimento e chiedere l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, tenuto dal Consiglio dell’Ordine.

I richiedenti l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  • aver conseguito la laurea in giurisprudenza;
  • essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea;
  • avere domicilio professionale nel circondario del tribunale dove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
  • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 della Legge Professionale;
  • non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  • non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.c. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380, 381;
  • essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Per gli stranieri privi di cittadinanza italiana o della cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione europea, l’iscrizione è consentita solo allo straniero che ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso un’università italiana.

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i documenti (in originale o autocertificati) che comprovino il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il Consiglio, effettuate le dovute verifiche sulla sussistenza dei requisiti, provvederà a deliberare l’iscrizione nel registro dei praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine rigetti la domanda, ciò avverrà con delibera motivata, previa audizione dell’interessato.

Nel caso di rigetto, è possibile presentare ricorso al C.N.F. entro venti giorni dalla notifica della relativa delibera.

Come funziona il tirocinio?

Il tirocinio professionale ha lo scopo di “formare” il praticante avvocato consentendogli di acquisire tutte le conoscenze che gli saranno necessarie per esercitare la professione. 

Il tirocinio si può esercitare (art. 41 Legge Professionale comma 6):

  1. presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
  2. presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
  3. per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
  4. per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6 succitato, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del D.Lgs 398/1997, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della L. 247/2012.

Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del D.Lgs 398/1997, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale. Si riporta integralmente art. 73 del D.L. 69/2013, per aver massima chiarezza: art. 73 del D.L. 69/2013

Il tirocinio professionale deve essere svolto dal praticante con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia.

Per “assiduità” si intende che il tirocinante deve frequentare in maniera continuativa lo studio dell’avvocato, sotto la sua diretta supervisione, per almeno venti ore settimanali. Sarà necessaria anche la partecipazione alle udienze.

Per “diligenza”, si intende che il praticante, nello svolgimento del tirocinio, dovrà tenere una condotta scrupolosa.

Inoltre, il tirocinante dovrà adottare un comportamento corretto volto a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Il praticante avvocato che abbia svolto il primo semestre di pratica legale può chiedere la concessione del c.d. “patrocinio sostitutivo” che gli consente, di esercitare l’attività professionale in sostituzione e sotto la responsabilità dell’avvocato presso cui svolge la pratica, con un ruolo sostanzialmente sostitutivo dell’avvocato.

Per poter fare questo, il praticante dovrà formulare apposta istanza di iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo al Consiglio dell’Ordine nonché prestare quello che in gergo si chiama “giuramento”, ovverosia una cerimonia in cui reciterà dinanzi al Consiglio dell’Ordine riunito in seduta pubblica l’impegno solenne di cui all’art. 8 della Legge  Professionale che recita “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Praticante Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell’ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

E la Scuola Forense in che cosa consiste?

Per i ragazzi che si sono iscritti al Registro dei Praticanti dopo il 1° aprile 2022 è obbligatoria la Scuola Forense per l’accesso all’esame di abilitazione.

Il corso obbligatorio secondo le linee ministeriali deve prevedere:

  • un minimo di 160 ore di lezione da distribuire uniformemente nell’arco di 18 mesi;
  • la suddivisione delle lezioni in tre semestri con la seguente cadenza temporale: novembre - aprile / maggio – ottobre;
  • le verifiche al termine di ogni semestre da effettuarsi nei mesi di aprile e ottobre. Si tratta di test a risposta multipla (30 domande per le due verifiche intermedie e 40 domande per quella finale)

Solo con il superamento di tutte le verifiche intermedie si accede all’esame di abilitazione.

Le materie che necessariamente devono essere affrontate sono: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, penale e amministrativo, ordinamento e deontologia forense, tecnica della redazione degli atti, tecnica della ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale, teoria e pratica del linguaggio giuridico, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, organizzazione e amministrazione dello studio professionale, profili contributivi e tributari della professione, elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Secondo le linee guida del C.N.F., le Scuole devono utilizzare, nella didattica, il metodo casistico, permettendo così al praticante di confrontarsi con dei casi più o meno complessi cui fornire la soluzione, maturando una formazione idonea al successivo esame di abilitazione e allo svolgimento della professione di avvocato.

Il decreto 9 febbraio 2018 n. 17 prevede delle verifiche intermedie al termine dei semestri e poi una verifica finale. Nello specifico, la norma prevede che “la verifica del profitto consista in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento. L’accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. L’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica”.

Al momento, le verifiche intermedie sono sospese in attesa che venga prodotto dal Consiglio Nazionale Forense il database che conterrà le domande da rivolgere ai discenti.

Pertanto ad oggi, per il superamento del semestre sarà sufficiente aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.

L’accesso alla verifica finale, pertanto, è consentito al praticante che abbia frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre.

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica e comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e del relativo test finale.

La Scuola Forense è obbligatoria anche per chi viene assunto alle dipendenze dell’Ufficio del Processo?

Non esiste una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro presso l’Ufficio del Processo. Diversamente è da dirsi in caso di praticante abilitato al “patrocinio sostitutivo”: in questo caso, il praticante assunto presso l’Ufficio del Processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Pertanto, la sua iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati dovrà essere sospesa.

Il praticante rimane comunque iscritto al Registro del praticanti semplici, perdurando l’obbligo di frequentazione della Scuola Forense.

Al netto di questa ipotesi, il tirocinio può essere svolto contestualmente all’attività di lavoro subordinato pubblico o privato; il praticante dovrà informarne il Consiglio dell'Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro.

E gli studenti universitari che usufruiscono dell'anticipo della pratica forense? Sono tenuti a frequentare anche la Scuola Forense?

Durante il semestre di pratica anticipata, lo studente è obbligato a garantire la proficua prosecuzione del corso di studi, a garantire l’effettiva frequenza dello studio dell’avvocato presso cui effettua il tirocinio per almeno dodici ore a settimana nonché frequentare i corsi obbligatori delle Scuole Forensi.

L’anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari comporta l’iscrizione nel Registro dei praticanti, con tutti gli obblighi che ne conseguono, ivi compresa la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria.

*****

Con lo svolgimento del tirocinio professionale e con la frequentazione regolare e con profitto dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato (c.d. Scuole Forensi), al tirocinante verrà rilasciato il certificato di compiuta pratica che gli consentirà l’accesso all’esame di abilitazione.

 

Altri in AVVOCATURA

Potrebbe interessarti anche