Regime forfettario valutazione convenienza anche in ordine ad oneri deducibili e detraibili di periodo

di Filippo Mengucci

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In ragione dei nuovi limiti al regime forfetario, si pone il serio problema di valutare le effettive conseguenze della mancata permanenza nel regime di tassa piatta, ovvero della fuoriuscita dal predetto regime agevolato; tutto ciò soprattutto in relazione ai vari oneri deducibili o detraibili di periodo.  

Il  regime forfettario è conveniente per il professionista che  nell'ambito della propria attività, sostiene bassi costi, ed ottiene comunque  una decurtazione dai ricavi del 22% di costi indipendentemente dall'effettivo sostenimento.

Coloro i quali sostengono costi di studio per importi significativi, di contro, hanno  interesse a continuare ad applicare gli ordinari regimi di determinazione del reddito esponendo oneri che abbattono l’imponibile e rettifiche di detrazioni che decurtano direttamente le imposte di periodo.

La percentuale di forfetizzazione è, infatti, normalmente poco generosa ove il professionista sia, ad esempio, strutturato e abbia elevati costi derivanti dall'impiego della struttura, dei beni strumentali e del personale addetto alle attività di studio.

Il regime del forfait, infine, è anche caratterizzato dalla fatturazione attiva che non soggiace ad Iva. Rendendo le prestazioni finali meno onerose per il solo consumatore finale.

Con la conseguenza che, anche sul  fronte dei costi, non è possibile per il professionista operare la detrazione della rivalsa Iva applicata dai propri fornitori di beni e servizi. Rendendo di conseguenza l’Iva assolta sulle forniture un maggiore onere non detraibile e, quindi, un costo secco di periodo. Non esercitare la rivalsa, a ben vedere, non offre però alcun vantaggio nel caso delle prestazioni indirizzate a soggetti titolari di partita Iva. 

Una scelta tra il regime ordinario e quello a tassa piatta, ove ne sussistano i presupposti, va ponderato perchè non è sempre detto che il risultato finale, in termini di minor carico fiscale, risulti sempre a favore del regime forfetario.

Molte sono le variabili in gioco, che richiedono una valutazione specifica caso per caso, e delle simulazioni puntuali dell’effettivo carico tributario di periodo. 

Vediamo per quale ragione.

L’aliquota fissa del 15%, o del 5% per chi apre le nuove attività c.d. “start up”, è certamente interessante.

L’applicazione di  un’aliquota fissa consente prima facie di quantificare e pianificare più agevolmente gli esborsi in termini di imposta dovuta. L’applicazione del regime forfettario da parte del contribuente comporta l’esonero per i committenti dall'applicazione di ritenute sui ricavi/compensi erogati. Ergo, un vantaggio in termini finanziari per i professionisti  non trascurabile.

Andando a verificare nel dettaglio, applicare una tassazione sostitutiva su redditi bassi non ha affatto senso. Ad esempio va considerato che l’imposta derivante dall'applicazione dell’aliquota del primo scaglione Irpef - 23% sino a 15.000 di reddito imponibile - si annulla per effetto delle detrazioni di legge che si perdono invece con il forfettario.

Il regime forfettario è poi poco conveniente, per tutti coloro che effettuino  detrazioni per carichi di famiglia (moglie e figli), sostengano interventi sulle abitazioni, paghino interessi passivi per mutuo “prima casa”, sostengano costi significativi per spese sanitarie, effettuino versamenti previdenziali per riscatto, contribuzione “modulare” , o versano a previdenza complementare. 

Ovviamente  queste considerazioni valgono quando il contribuente non possiede altri redditi in grado di assorbire il vantaggio fiscale che deriva da tali oneri di periodo. 

Regime forfettario e capienza per le deduzioni e le detrazioni

In merito alle detrazioni e deduzioni dal reddito complessivo assoggettato a IRPEF, ad esempio, è bene chiarire le condizioni cui, aderendo al regime agevolato, è possibile usufruirne.

Nel caso in cui non vi fossero altri redditi assoggettati a IRPEF oltre a quelli derivanti dall'attività oggetto del regime forfettario, il trattamento fiscale degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta è differenziato.

Le uniche spese deducibili dal reddito imponibile sono  quelle sostenute a titolo di contributi previdenziali obbligatori e non anche, quindi, quelli facoltativi come i contributi da riscatto o per la c.d. modulare.

Detti ultimi oneri, di norma, rimangono deducibili dal reddito complessivo e non dal reddito determinato in via forfettaria (ex art. 10 del TUIR). Tali oneri sono deducibili solo nel caso si abbiano altri redditi non soggetti a tassazione sostitutiva. Ove detti redditi non si concretizzino, i predetti oneri si perdono senza possibilità di recupero a posteriori.

In assenza di altri redditi diversi in aggiunta a quello soggetto alla c.d. “flat tax”  deduzioni e detrazioni IRPEF (ex artt. 12, 15 e 16/bis del TUIR) e bonus vari (bonus mobili, bonus verde e bonus facciate), rateizzati si perdono con riguardo al solo anno di applicazione del regime forfettario. 

In particolare, riguardo agli interventi sugli immobili (c.d. spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica), il contribuente che non si avvale di una o più rate dell’agevolazione anche per motivi di incapienza periodica, può comunque tornare ad usufruire delle agevolazioni a partire dal primo periodo di imposta successivo nel quale tornasse ad essere capiente.

Ad esempio, se si dovesse uscire dal regime forfettario o se si iniziasse a percepire redditi di altra natura (redditi fondiari, di capitale, etc.) tassati ordinariamente, rientrerebbe in gioco la possibilità di fruire delle predette agevolazioni per le rate ancora da godere.

L’adesione al regime forfettario, pertanto, non rappresenta mai una “causa di decadenza” della detrazione della spesa ripartita per il singolo periodo di imposta, bensì solo una “condizione ostativa” al beneficio per effetto di una incapienza di una quota di onere detraibile (rata di periodo) rispetto alla imposizione ordinaria Irpef progressiva per scaglioni. Mai si attua quindi una preclusione alla detrazione della parte restante, per le rate eventuali successive a quella persa.

Ergo, soprattutto sulle detrazioni di imposta per ristrutturazioni e bonus edilizi collegati alla casa, è bene fare delle considerazioni e pianificazioni di periodo, anche rispetto alle rate a venire ancora da godere. 

Avv. Filippo Mengucci - Foro di Roma


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