La nuova legge professionale ed i nuovi regolamenti

di Gennaro Torrese

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Del resto non possiamo lamentarci troppo, atteso che l’impianto della legge di riforma discende proprio da quel progetto “massimamente condiviso” dall’avvocatura che – come sempre accade nell’opera di mediazione tra varie spinte – abbassa e non eleva il risultato finale, dà luogo ad incertezza e a dubbi, non assicura omogeneità di giudizio sui vari aspetti della riforma.
Sulla spinta del noto detto “il meglio è nemico del bene” si è comunque operato, sperando che successivamente si possono trovare gli opportuni correttivi normativi.
Qualcosa infatti andrà fatto per evitare l’aporia tra l’impegno (già giuramento) che prestano gli avvocati sicuramente dinanzi al Consiglio dell’Ordine e l’impegno che prestano i praticanti avvocati non precisando la norma (art. 41, co. 12) se esso debba essere prestato dinanzi al Presidente del Tribunale o – come sembrerebbe ovvio – dinanzi all’Ordine per il principio intuitivo, ma non giuridico, che il più contiene il meno.
Qualcosa andrà pure precisato in ordine al doppio regime che si è creato tra i praticanti avvocati ante riforma che godevano dello iuris postulandi diretto e limitato per i giudizi specificati nella normativa e cioè, in pratica, quelli già di competenza pretorile “intra districtum” ed i nuovi praticanti post riforma che possono operare (v. art. 41, co 12) in “sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”……… “in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.


Andrà inoltre precisato come si arriverà all’accertamento dei requisiti della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione per la permanenza dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, atteso che l’art. 21, al comma 1 esclude ogni riferimento al reddito professionale.
L’unico requisito che possa essere preso in considerazione per la obbligatoria valutazione da parte dell’Ordine territoriale competente sembra essere legato al numero dei processi officiati dall’avvocato, ma ciò lede la posizione dei colleghi che facciano prevalentemente materia stragiudiziale e finisce per arrecare danno ad avvocati, che pur valenti, non abbiano particolare presa sull’utenza quanto ad incarichi giudiziali.
Altro problema da non sottovalutare è quello posto dall’art. 12, comma 2, quando pone per l’avvocato l’obbligo di munirsi anche di polizza “a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
Ciò che preoccupa non è tanto l’infortunio che possa verificarsi nell’ambito di uno studio, circostanza questa per vero rara e pertanto non foriera di determinazione al rialzo dei premi assicurativi, ma invece quello in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dallo studio e il cosiddetto danno in itinere che determinerà premi assicurativi crescenti in funzione del numero dei dipendenti e dei collaboratori e in funzione delle trasferte dagli stessi effettuati.
Ciò che determina forti perplessità, risiede anche, a parte l’incremento dei costi nella circostanza che con i collaboratori praticanti e avvocati non vige alcun contratto di lavoro subordinato, mentre il danno in itinere è tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Per non parlare della formulazione del ben noto art. 22 della riforma, croce e delizia per ogni interprete che può trovare frecce al suo arco per sostenere l’una o l’altra delle tesi sull’obbligatorietà o meno immediata dell’iscrizione alla Cassa di Previdenza per tutti gli avvocati “ombra”.


Non senza trascurare i dubbi interpretativi, che pure andranno risolti, ancora prima dell’emanando regolamento in argomento, sulla composizione del Consiglio Distrettuale di disciplina - v. art. 50 – comma 2, - dove per definire la composizione il legislatore usa una locuzione “da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF” che appare più un rebus che una definizione di un organismo collegiale.
Certo tutto questo potrà essere oggetto di chiarificazione nei regolamenti da emanarsi, ma certamente tutto dovrà avvenire nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti tra primarie (la legge) e secondarie (i regolamenti).

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Sportello del cittadino


Questa importante innovazione risponde all’esigenza di offrire informazione e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali e per l’accesso alla giustizia (vedi art. 30 legge di riforma).
La norma al comma 3 prevede che il CNF determini con proprio regolamento le modalità di accesso a tale servizio, che è gratuito ed è diretto sotto la responsabilità dell’Ordine territoriale.
Il CNF ha adempiuto a tale onere regolamentare nella seduta del 19/04/2013 (Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino).
Il regolamento è di semplice formulazione e all’art. 2 specifica quali siano le funzioni di informazione e di orientamento dell’utenza.
In particolare l’art. 3 determina l’oggetto delle prestazioni professionali specificando che il sevizio avrà ad oggetto:


  • l'illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
  • l'illustrazione delle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
  • l'illustrazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico, quali il rispetto delle norme deontologiche e del principio di trasparenza da parte del professionista, la necessità di rendere noto il livello di complessità dell'incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale;
  • l'illustrazione della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione.

Si badi però che in adempimento di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 legge di riforma, l'addetto allo Sportello è soltanto tenuto ad una preventiva attività di orientamento del cittadino che al massimo può avere ad oggetto la illustrazione delle varie possibilità che l'ordinamento forense prevede all'atto del conferimento dell'incarico all'avvocato: la previsione pattizia del compenso con la indicazione degli onorari ipotizzabili e delle spese di accesso alla giustizia (contributo unificato ed ulteriori spese).
L’articolo 5 invece specifica le modalità di formazione dell’elenco degli avvocati che vogliono prestare gratuitamente il servizio allo sportello. Esso è problematico nella misura in cui ai commi 4 e 5 enuncia divieti per gli iscritti all’elenco, ingenerando un clima di preventivo sospetto che non dovrebbe appartenere alla nostra professione.


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Parametri per la determinazione del compenso professionale
Normativa deliberata nella seduta amministrativa del CNF del 03/05/2013

In attesa dell’approvazione del nuovo decreto Parametri forensi, previsto dall’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale forense, e per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari, nei casi previsti sempre dall’ordinamento forense continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 140/2012.
Nell’incontro del 04/05/2013 in Roma presso il CNF è stata illustrata ai COA circondariali, e alle Unioni Regionali ed alle Associazioni Nazionali la proposta del CNF da inoltrare al Ministero della Giustizia per l’approvazione relativamente ai nuovi parametri.
In tale seduta si è deciso che gli Ordini, le Unioni e le Associazioni Nazionali potessero far pervenire al CNF osservazioni in merito alla proposta.
Da più parti si è espressa la soddisfazione dell’avvocatura in relazione alla proposta del CNF in quanto si è osservato che con la redazione della parte normativa e delle allegate tabelle è stato conseguito l’obiettivo principale di predisporre la nuova tariffa, che pur nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed immediatezza, consente, da un lato, la tutela dei clienti/consumatori così permettendo agli stessi di comprendere i costi del servizio legale e dall’altro agevola il professionista forense nella redazione della nota specifica, così anche tutelando il decoro della professione e comunque garantendo un adeguato compenso alla prestazione professionale resa. Obiettivo quest’ultimo il cui conseguimento deve essere particolarmente garantito nella fase giudiziale in occasione della liquidazione dei compensi e delle spese che il Giudice opera in applicazione dell’art. 91 c.p.c., diversamente da quanto avviene con le convenzioni intercorrenti tra cliente e avvocato.


Appare opportuno sottolineare la necessità di prevedere anche nella parte normativa, così richiamando le previsioni di cui al codice di procedura civile, che il difensore delle parti nel processo, possa esporre in una nota il dettaglio delle attività svolte per ogni singola fase nell'interesse della parte assistita; così operando, si potranno evitare liquidazioni da parte del Giudice che non rispondano ai criteri indicati nel richiamato articolo.
Per quanto concerne i giudizi innanzi alla Commissione Tributaria provinciale Tabella A e nei giudizi innanzi la Commissione Tributaria Regionale, si evidenzia che, tenuto conto della peculiarità del procedimento tributario, l’attività di studio ed introduttiva “deve essere valutata con maggiore pregnanza” rispetto alla fase istruttoria, tenuto conto che si è in presenza di un giudizio a principale base documentale e per il quale non è ammessa la prova orale, ed è quindi necessaria una diversa valutazione economica delle singole fasi.
Quanto alla fase precontenziosa di natura amministrativa, che per le liti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 546/92 è obbligatoria, si ritiene che detta attività deve trovare una sua autonoma evidenziazione nella parte tabellare, atteso che detta attività nella prassi è utilizzata ed è finalizzata alla prevenzione del contenzioso a mezzo degli Organi di Conciliazione.
Infine, per quanto concerne la tabella “Giudizi penali”, va evidenziato che non risultano previsti espressamente: a) attività da svolgere avanti all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza; b) le attività relative all’esecutività dei provvedimenti giurisdizionali; c) il compenso per il giudizio abbreviato; d) un esplicito rimborso delle spese generali, atteso che l'art. 9 richiama l'art. 6 in relazione alle spese di trasferta e forfetarie e l'art. 6 tratta unicamente delle trasferte.
Si osserva infine che renderebbe chiarezza prevedere una diversificazione delle previsioni economiche per il caso delle pratiche di particolare importanza e di straordinaria importanza prevedendo che l'aumento sia effettuato in ragione del 50% fino al doppio per le prime e del doppio fino al quadruplo per le seconde e individuando criteri oggettivi, al fine di determinare la particolare o straordinaria importanza dei procedimenti trattati.


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Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative

L’art. 35, comma 1 lettera S della legge di riforma ha previsto che il CNF dovesse regolamentare l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e tale onere è stato assolto con il regolamento emanato in data 11 aprile 2013.
Le associazioni specialistiche inserite nell’elenco parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione dei corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense. Spetta invece al ministero della Giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista. Il regolamento stabilisce che l’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative sia pubblicato sul sito del CNF e sia costantemente aggiornato.
Esso fissa i requisiti che dovranno avere le associazioni per ottenere l’iscrizione nell’elenco, tra i quali figurano un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte su territorio nazionale.

Avv. Gennaro Torrese - Componente Comitato di Redazione di CF NEWS

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