LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA) DEGLI AVVOCATI IN REGIME DI VANTAGGIO E LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PREVISTA EX LEGE

di Filippo Mengucci

Stampa la pagina
foto

“REGIMI PREMIALI ACCERTATIVI” E LE POSSIBILITÀ DI ACCESSO

Dal 1 luglio 2022 i professionisti in regime di vantaggio che hanno conseguito compensi superiori a 25 mila euro nel 2021 soggiacciono all’obbligo di fattura elettronica. Coloro i quali, nei predetti regimi, non hanno superato detta soglia (da calcolarsi con ragguaglio ad anno) potranno applicare la fatturazione elettronica in via facoltativa ove ritengano tale procedura più conveniente, anche per registrare le fatture attive relative ad operazioni con soggetti esteri ed evitarsi le ulteriori comunicazioni con l’estero (c.d. esterometro).  

Com’è noto, l’estensione graduale dell’obbligo di fatturazione elettronica è stata una previsione tesa al contrasto delle frodi in ambito Iva e così autorizzata in ambito unionale con possibilità per l’Italia di applicazione progressiva anche a categorie di contribuenti in origine escluse da detto adempimento.

L’avvento della fatturazione elettronica ha portato anche delle ulteriori novità in ambito fiscale in parte sconosciute a molti. Fino ad oggi, infatti, l’Amministrazione  finanziaria, per effettuare gli accertamenti ai fini delle II.II. e II.DD. (Iva e dichiarazioni dei redditi e Irap), ha avuto a disposizione un considerevole lasso di tempo.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica la tempistica di controllo si è ridotta di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano, per obbligo o per scelta, le operazioni mediante fattura elettronica trasmessa al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate via SDI e/o con memorizzazione dei corrispettivi.

Per poter beneficiare dello sconto dei termini di accertamento fiscale è però necessario che tutti gli incassi e i pagamenti risultino tracciabili; ovvero avvengano mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, POS, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di “non trasferibilità”.

La riduzione dei termini di accertamento, ai fini Iva e Redditi, è quindi prevista per tutti i contribuenti, liberi professionisti inclusi, che tracciano i pagamenti effettuati (per importi superiori a 500 euro) e ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello Redditi Persone Fisiche (compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi - rigo RS136). Se tutto viene esposto correttamente, gli eventuali avvisi di accertamento devono essere notificati, pena la decadenza dall’azione accertatrice, entro il 31 dicembre del terzo anno, e non più quinto, successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Si rappresenta come la predetta normativa non sia variata per effetto dell’estensione progressiva della fatturazione elettronica ai regimi c.d. di vantaggio (minimi e forfettari), al superamento delle soglie di legge (25.000 di compensi/ricavi percepiti nell’anno precedente con ragguaglio a mese con il metodo del pro-rata temporis 25.000/12 * n. mesi di effettivo esercizio attività dalla data di apertura della posizione Iva).

Entrando in vigore il 1° luglio prossimo l’obbligo di fatturazione elettronica, anche i forfetari prima esclusi dall’obbligo dell’e-fattura, avranno ora diritto ad un “regime premiale” che consiste in una congrua riduzione dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento delle imposte dirette ed indirette. La riduzione sarà di un anno nel caso i forfettari abbiano utilizzato la fatturazione elettronica già nel primo semestre 2022, e di due anni nel caso abbiano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Come già fatto presente in altri precedenti contributi, dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per tutti i professionisti in regime di vantaggio (minimi e forfettari) che si collocano con ricavi sino alla soglia massima non superiore ad euro 65.000 (fascia 25 mila – 65 mila).

L’onere della fatturazione elettronica riguarda sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Restano esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, quindi, solo le micro partite Iva con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Per questi contribuenti, ove si optasse per la fatturazione elettronica in via facoltativa e/o cautelativa su base previsionale incrementale sino al 31.12.2022, l’applicazione del regime premiale sulla riduzione dei termini di accertamento è in ogni caso consentita.

Al fine di dare gradualità all’adempimento, si rappresenta come la normativa preveda che, per il terzo trimestre 2022, le sanzioni per omessa fatturazione non si applichino nel caso che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La sanzione amministrativa che andrà a colpire il cedente o il prestatore che viola obblighi inerenti la documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette a monitoraggio estero, è compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione da euro 250 ad euro 2.000.

Alla luce di quanto sopra, è possibile fare valutazioni anche in termini di convenienza per fruire della “premialità” prevista dall’articolo 3, del Dlgs 127/2015. La condizione richiesta da legge è infatti riferita alla presenza di un fatturato annuale (e non semestrale) che deve essere costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Motivo per il quale i regimi di vantaggio potrebbero avere interesse a riprocessare anche tutte le fatture cartacee del 1 semestre 2022 e renderle disponibili (senza sanzioni di sorta) a SDI oltre i termini ed in formato elettronico, ove le stesse risultassero riferite a pagamenti ricevuti con mezzi tracciati.

Si valuti che, in tale caso, avuto riguardo al periodo d’imposta 2022, i forfettari/minimi possono ben vedersi ridurre i termini di accertamento di un anno (31 dicembre 2027) proprio nel caso in cui abbiano utilizzato facoltativamente la fatturazione elettronica già nel primo semestre 2022.

Inoltre, la premialità sarebbe di ben due anni (31 dicembre 2026) se, in aggiunta a quanto sopra, per tutto il 2022 abbiano la piena tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro o di un anno.

 

Altri in AVVOCATURA

Potrebbe interessarti anche