IVA : IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE TRA NEUTRALITA’ ED INERENZA

di Fabiola Pietrella

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Il principio di inerenza dei costi è il principio cardine nella determinazione del reddito d’impresa. In particolare l’art. 109, comma 5 del TUIR, dispone, tra l’altro, che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. 

Un costo pertanto, potrà essere imponibile se e nella misura concorra a formare reddito imponibile, ovvero possono essere dedotti dal reddito tutti i costi relativi all’attività dell’impresa nel limite in cui questi concorrano a formare i relativi ricavi. 

Diverso, invece, è il principio di inerenza che governa l’imposta sul valore aggiunto, e che la Corte di Cassazione, con la nuova sentenza del 17 settembre 2020, n. 19341, ha statuito. 

Secondo i giudici di Piazza Cavour, è possibile portare in detrazione l’IVA seguendo un giudizio qualitativo e non quantitativo correlato all'attività di impresa, giacché è evidente che è possibile portare in detrazione anche quei costi laddove l’impresa non  registri alcun ricavo. 

La Corte di Cassazione uniformandosi a precedenti orientamenti della Corte di Giustizia Europa (cfr 2 maggio 2019, Sea Chefs Cruise C-133/18), richiede all'Amministrazione Finanziaria, che accerti una maggiore imposta sul valore aggiunto appellandosi al principio di inerenza, di provare non già la congruità del costo, bensì l’eventuale macroscopica antieconomicità dell'operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione dell'operazione IVA con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33574). Sicchè si ammette che la detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive possa spettare anche in assenza del compimento di operazioni attive (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 23994).

In caso di avviso di accertamento, il contribuente quindi può esimersi da eventuali responsabilità e sanzioni allorquando dimostri che il costo non sia estraneo all’attività d’impresa, provando che il bene non è destinato a esigenze private, o argomentando circa il nesso diretto tra servizio prestato e corrispettivo ricevuto ovvero, da ultimo, dimostrando l’esistenza e l’effettività dell’operazione. 

Dott.ssa Commercialista Fabiola Pietrella

 


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