Il nuovo patrocinio sostitutivo dei praticanti avvocati: sarà vera gloria?

di Giovanni Cerri

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Per una visione d’insieme del provvedimento rimandiamo i lettori al testo del decreto e delle note, ma è fin d’ora chiaro che la nuova normativa comporterà per i praticanti un impegno ancora più rilevante, per la partecipazione ai corsi di formazione, per le verifiche intermedie e per quella finale, al cui superamento potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio previsto dall’art. 45 L. n. 247/2012.

Uno sforzo ulteriore, in termini di dedizione ed impegno, viene richiesto anche ai Consigli degli Ordini, che dovranno approntare e far funzionare la macchina organizzativa, con particolare riguardo all’istituzione dei corsi di formazione, al loro svolgimento, alla creazione delle scuole forensi, al reclutamento delle commissioni di valutazione e altro ancora.

Il nuovo regolamento, per espressa previsione dell’art. 10 del d.m. in commento, entrato in vigore il 31.03.2018, troverà applicazione per i tirocinanti che saranno “iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore” e, quindi, dal 27 settembre 2018; costoro dovranno frequentare il novello corso per l’accesso alla professione di avvocato. Poi, dovendosi ritenere compiuta la riforma, trova definitiva attuazione l’art. 41, comma 12 della L. n. 247/2012 e dunque vede la luce la figura del tirocinio sostitutivo, più precisamente il praticante avvocato, nel periodo di svolgimento del tirocinio e decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, potrà “esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo….”.

A tal ultimo proposito due sono le domande da porsi: in quali affari il praticante avvocato potrà esercitare le funzioni del dominus in sua sostituzione e, inoltre, se potrà ancora assumere mandati in proprio. Per quanto attiene i limiti dell'attività che può svolgere il patrocinante autorizzato occorre procedere ad una distinzione tra l'ambito penale e quello civile. In ambito penale, egli potrà esercitare attività sostitutiva per il dominus esclusivamente nei procedimenti davanti al Giudice di Pace e davanti al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente ai reati contravvenzionali e per quei delitti che rientravano nella competenza del Pretore, ossia, in linea generale, per i reati puniti nel massimo edittale fino a 4 anni e quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta a giudizio). In ambito civile, invece, la legge n. 247/2012 si limita a far riferimento ai procedimenti pendenti di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, il che conduce ad affermare che il praticante avvocato potrà svolgere la sua attività sostitutiva del dominus senza alcun limite di valore ed anche avanti al Tribunale in composizione collegiale.

Che ne è del patrocinio pre-riforma? Richiamata la durata per un periodo superiore a sei anni, dovremmo ritenere che andrà ad esaurimento quello concesso (e concedibile) ai praticanti che abbiano completato il primo semestre di pratica prima dell’entrata in vigore del DM n. 17/2018 (ossia del 31 marzo 2018) o, comunque, anche a coloro che si iscriveranno nel registro dei Praticanti prima del 27.09.2018.

La questione però non pare di immediata comprensione ed univoca interpretazione, tanto che già alcuni Consigli dell’Ordine hanno ritenuto di interpellare espressamente il Consiglio Nazionale Forense.

Di certo, in ogni caso, il praticante che sarà abilitato al patrocinio sostitutivo ai sensi della nuova normativa, non potrà (più) avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo; ed è superfluo aggiungere che, tra le tante modifiche apportate dalla Legge n. 247/2012, questa è senza dubbio quella maggiormente criticabile.

Ciò non soltanto perché così facendo il Legislatore ha sconfessato sé stesso, laddove annunciava che una delle linee-guida della nuova Legge Professionale era improntata a favorire i giovani, ma soprattutto perché ha sostanzialmente svuotato l'esercizio del patrocinio di gran parte del suo significato, ossia quello di completare la formazione del futuro avvocato, sia pure per affari di limitato valore e di minore difficoltà assumendo mandati e responsabilità in proprio e, non ultimo, anche qualche gratificazione economica al di là di quelle potrebbero derivargli dalle concessioni di cui all’art. 41, comma 11, L. n. 247/2012. E’ il caso di ricordare al proposito un antico proverbio dei nativi d’America “non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo a prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela”; proverbio che possiamo traslare nel mondo forense con l’affermare che noi indossiamo la toga delle giovani leve dell’Avvocatura, cui la dobbiamo rendere con dignità e speranza.

Avv. Giovanni Cerri - Delegato Cassa Forense

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