IL COMPENSO DELL’AVVOCATO: MINIMI PARAMETRICI INDEROGABILI
08/08/2025
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Dopo l’abrogazione dei minimi tariffari ad opera del d.l. n.223/2006 (c.d. decreto Bersani) e la conseguente “brutta” esperienza delle c.d. liberalizzazioni, il legislatore e la giurisprudenza della Suprema Corte, hanno, sia pure gradualmente, ripristinato il diritto dell’avvocato ad un compenso non inferiore alle tabelle parametriche approvate dal Ministero, a tutela sia della dignità e decoro del professionista ma anche a garanzia del cliente per una migliore qualità della prestazione professionale.
Infatti, si è affermato che hai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alla tabelle parametriche approvate dal Ministero (Cass. 18.9.2023 n. 26688; Cass. 9.5.2023 n. 11766).
Il principio della inderogabilità dei minimi parametrici è stato ribadito da Cass. 11.7.2025 n.19049 affermando che “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. Tale sentenza si evidenzia anche per la pregevole ricostruzione della giurisprudenza comunitaria sulla inderogabilità dei minimi tariffari, per concludere che “deve perciò escludersi che la normativa italiana, quale derivante dalle modifiche apportate dal dm n.37 del 2018 al dm n.55 del 2014, sia suscettibile di porsi in contrasto con la normativa unionale”.
Non si può comunque ignorare che la previsione di inderogabilità di minimi parametrici trascende il mero interesse privato della categoria professionale, ma assolve alla tutela di interesse di carattere pubblico. Infatti la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa. Impedendo che possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente (in termini, Cass. 19049/2025).
Da quanto innanzi evidenziato ne consegue che in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al dm n.55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal dm n.37/2018, non è dato al giudice di scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 19.4.2023 n.10438).
I minimi parametrici non possono essere ridotti da eventuali protocolli promossi da gruppi di magistrati, avvocati e funzionari amministrativi per la quantificazione standard di compensi inferiori ai minimi parametrici. Tali protocolli non hanno infatti efficacia vincolante ma persuasiva; essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Cass. 20.10.2023 n. 29184).
Occorre evidenziare che il dm n.147/2022 non prevede parametri minimi/massimi ma solo parametri medi, con possibilità per il giudice di aumentare o diminuire il parametro medio con una percentuale unica del 50%.