Gratuito patrocinio, poteri di controllo del Consiglio dell’Ordine e privacy
15/05/2020
Stampa la paginaIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in ambito di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, svolge un compito di interesse pubblico, a seguito del quale ha il potere, ai sensi dell’art.79 del dPR n.115/2002, di chiedere chiarimenti e acquisire documentazione.
Il Consiglio dell’Ordine può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi, e se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, richiede la revoca dell’ammissione, trasmettendo gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’art.125 dPR n.115/2002.
I controlli eseguiti dal Consiglio dell’Ordine in merito alla veridicità delle dichiarazioni dell’istante, anche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, come i pubblici registri immobiliari, e la conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria, possono essere ricondotti all'esecuzione del compito attribuitogli dalla legge di verificare l’ammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
D’altra parte, l’art.79 del decreto n.115/2002 prevede che il Consiglio dell’Ordine possa richiedere all'istante di produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la documentazione necessaria ed accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
La verifica che il Consiglio è chiamato dalla legge ad effettuare, in merito all'ammissibilità dell’istanza, quindi, non è soltanto formale ma anche sostanziale, potendo investire anche la veridicità delle dichiarazioni rese.
Gli accertamenti del Consiglio dell’Ordine sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con l’acquisizione di dati dai registri immobiliari, non costituisce violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali per seguire un compito di “interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art.6, part.1, comma 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016), evidenziando come eventuali controlli da parte del Consiglio dell'Ordine, in particolare a seguito del ricevimento di circostanziate segnalazioni in merito a possibili condotte fraudolente, sono riconducibili all'esecuzione del compito attribuito dalla legge di verificare l'ammissibilità dell'istanza di ammissione a gratuito patrocinio, non soltanto sotto l'aspetto formale ma anche sostanziale.
Avv. Paolo Travaglini - Segretario Consiglio Ordine Avvocati di Ascoli Piceno