GIUSTIZIA TELEMATICA: IL SALTO EVOLUTIVO LEGATO ALLA PANDEMIA COME OCCASIONE PER PORTARE A COMPIMENTO UN PERCORSO

di Edoardo Ferraro

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Non vi è dubbio che la società moderna sia una società digitale, e non vi è dubbio che la professione forense è immersa e si occupa proprio della società: il fatto che la stessa professione forense diventi pertanto digitale è una conseguenza del contesto in cui gli avvocati si muovono e operano.

Se si pensa agli ultimi 18 mesi, non si può non considerare come la professione forense, ormai molto digitalizzata, sia sopravvissuta quasi “darwinianamente”, adattandosi ai lockdown cui siamo stati sottoposti molto meglio di quanto avrebbe potuto fare se ancora completamente “cartacea” e “in presenza”.

Inoltre, proprio l’impossibilità di muoversi e di interagire personalmente, ha portato il Legislatore italiano a implementare nuovi sistemi telematici in ambito giudiziario, da un lato completando un sistema già avanzato come in ambito civile e dall’altro introducendo in modo massiccio la telematica in contesti nei quali era quasi sconosciuta, come in ambito penale.

Le norme che si sono susseguite dal marzo del 2020 hanno portato numerose novità.

In ambito di processo civile, si è portato a compimento un percorso iniziato nel 2014 (ma ben prima quanto a progetto e sperimentazione), con l’introduzione dell’obbligo di deposito telematico per gli atti introduttivi dei procedimenti avanti i Tribunali e le Corti d’Appello e con l’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato (art. 83 comma 11 D.L. 18/2020 e art. 221 comma 3 D.L. 34/2020). Inoltre è stata introdotta la possibilità di chiedere la formula esecutiva telematica (art. 23 comma 9 bis D.L. 137/2020)

Sempre in ambito civile sono stati introdotti dal 31 marzo 2021 i depositi telematici con valore legale per i procedimenti avanti la Corte di Cassazione, nonché predisposti gli “schemi” per i depositi avanti i Giudici di Pace, primo passo per implementare le connessioni anche a tali uffici.

In ambito di deposito telematico, però, le norme maggiormente innovative sono quelle relative al processo penale: sono stati introdotti l’obbligo di deposito per alcuni atti - tra cui quelli successivi all’avviso ex art. 415 bis c.p.p, le nomine, le querele, le opposizioni alle richieste di archiviazioni - tramite un apposito Portale Atti Penali nel sito pst.giustizia.it (art. 24 commi 1 e 2 D.L. 137/2020) e la possibilità di depositare tramite PEC ogni altro atto del processo penale, comprese le impugnazioni, agli indirizzi indicati dalla DGSIA nel portale sistemi telematici del Ministero della Giustizia (art. 24 comma 3 e ss. D.L. 137/2020).

Inoltre, in ogni ambito processuale (civile, penale, amministrativo e tributario) è stato implementato - con le necessarie garanzie per il contraddittorio - un sistema alternativo per lo svolgimento delle udienze, tramite collegamento da remoto via Microsoft Teams (art. 83 commi 7 e 12-12 bis D.L. 18/2020 e art. 221 commi 6-7 e 9 D.L. 34/2020).

Per i processi civili, è stata introdotta anche la possibilità di udienze a trattazione scritta, laddove non necessaria la presenza delle parti (art. 83 comma 7 D.L. 18/2020 e art. 221 comma 4 D.L. 34/2020).

Molte di queste norme, oggi in vigore solo nella contingenza dello stato di emergenza per il Covid-19, sono già stata introdotte nei vari progetti di legge di riforma dei processi che a breve verranno presentati: è di tutta evidenza che le innovazioni “causate” dalla pandemia hanno portato ad una ulteriore evoluzione del sistema.

Bisognerà ora fare l’ultimo passo ed implementare l’infrastruttura hardware sottostante, al fine di evitare problemi e blocchi di sistema, ma la via ad una completa digitalizzazione della giustizia appare tracciata.

Avv. Edoardo Ferraro – Foro di Padova


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