DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI: QUANDO SI PERFEZIONA?

di Rosanna Quartaroli

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Il procedimento di deposito telematico degli  atti processuali è fattispecie a formazione progressiva. Infatti, il meccanismo di deposito di un atto giudiziario tramite PCT (Proceso civile telematico) genera quattro distinte PEC di ricevuta.

La prima PEC (“ricevuta di attestazione”) attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario.

La seconda PEC (“ricevuta di consegna”) attesta la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario.

La terza PEC attesta l’esito dei controlli automatici del deposito sull’indirizzo del mittente (che deve essere censito in ReGIndE), la dimensione del messaggio che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB).

Da precisare che la dimensione oggi rappresenta un problema quasi superato, atteso che i vari redattori riescono a dividere i mega in eccesso rispetto al 30 mg previsti dalla normativa in più buste consentendo un unico invio. Fino a qualche tempo fa, invece, occorreva depositare una prima busta nei limiti dei 30 mg, avendo cura di trasmettere l’atto principale e la procura, attendere dalla cancelleria il numero di ruolo e quindi, con successivi depositi, completare di caricare il fascicolo di parte.

La quarta PEC attesta, poi, se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.

Con tale accettazione si consolida l’effetto provvisorio anticipato della seconda PEC; solamente con l’accettazione da parte della competente cancelleria i file contenuti nella busta telematica vengono caricati nel fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.

Stante il riportato procedimento a formazione progressiva del deposito telematico degli atti giudiziari, quando si perfeziona il deposito telematico?

La problematica è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2021 n. 12422, in cui si afferma che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Infatti, afferma la Suprema Corte, che la seconda PEC attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e

rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio  rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito , che è quindi fattispecie a formazione progressiva”.

La c.d. “Ricevuta di Consegna” attesta, quindi, la tempestività di un deposito che si considera concluso in tale momento, e specifica la citata sentenza n.12422/2021 che il deposito è tempestivamente effettuato “quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza”.

Si rileva, in proposito, quanto richiamato dall’art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, ovvero: “la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.

Considerato che non sussiste altra disposizione di legge che contrasti con l’art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, si può concludere che detta disposizione si pone come corollario della disposizione di legge ordinaria che individua nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”.

Da qui discende che:

la RdAC attesta il momento perfezionativo del deposito telematico, nonché l’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio Giudiziario competente”,

per cui eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito.

Le conseguenze che possono desumersi sono:

  1. le anomalie tecniche rilevate dai sistemi a seguito della generazione della RdAC non possono in alcun modo determinare invalidità;

  2. gli interventi di “rifiuto” da parte degli operatori non hanno alcuna ripercussione negativa sulla validità del deposito, che è per legge già avvenuto con la generazione della RdAC;

  3. la parte non incorre in decadenze a seguito del rifiuto del deposito avvenuto dopo la scadenza del termine.

                               Avv. Rosanna Quartaroli - Foro di  Ascoli Piceno


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