Covid-19: sanzioni amministrative e.....penali

di Domenico Zaffina

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Com'è noto, i D.P.C.M. che si sono susseguiti per varare nell'immediatezza le misure atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 avevano stabilito una serie di divieti e di limitazioni alle libertà personali, in particolare applicando restrizioni alla possibilità per i soggetti di allontanarsi dal proprio domicilio e di circolare.

Dopo il susseguirsi di una serie di provvedimenti, il Governo ha evidentemente avvertito l’esigenza di vararne uno che facesse sintesi ed ordine tra le misure adottate e che, allo stesso tempo, emendasse le incongruenze, disseminate tra i vari testi, man mano venute in evidenza.

Invero diverse erano le voci di coloro che, con riguardo alla gerarchia delle fonti, lamentavano l’incongruità dello strumento del D.P.C.M. per imporre limitazioni alla libertà personale e/o per irrogare sanzioni penali.

D’altro canto, v’era da fare i conti con la scarsa efficacia dissuasiva palesata dalle sanzioni penali di cui all’art. 650 c.p. fino a quel momento utilizzabili per il caso delle trasgressioni ai divieti di circolazione.

V’era probabilmente anche la necessità di prevenire il sorgere, in chiave estemporanea e disomogenea, di orientamenti punitivi che talune Procure della Repubblica proponevano di applicare.

Il d.l. n. 19 del 25.03.2020, in vigore dal successivo 26.03.2020, contiene risposte alle esigenze summenzionate nonché a diverse altre.

Per quel che qui concerne, la modificazione di maggiore consistenza è l’abolitio criminis della violazione delle limitazioni alla libertà di circolazione, con la sola eccezione dell’eventualità che la violazione venga commessa da soggetto in regime di quarantena perché risultato positivo al contagio, in quanto condotta che mantiene propria rilevanza penale e che viene punita in maniera più severa ai sensi dell’art. 260 T.U. leggi sanitarie, ferma restando la possibilità di ricorrere a sanzioni maggiormente afflittive ove riscontrate condotte tali da integrare ipotesi di reato più gravi.

Il d.l. 19/2020 infatti espressamente esclude l’applicazione, in danno dei trasgressori, dell’art. 650 c.p. e prevede che la violazione sia punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra euro 400,00 ed euro 3.000,00, fatto salvo il pagamento in forma ridotta entro 5 giorni o - considerato il disposto prolungamento del termine - entro il 31.05.2020, con pagamento eseguibile anche nelle mani dell’agente accertatore con strumento di pagamento elettronico.

Gli importi indicati possono essere aumentati ove la violazione sia stata commessa con l’impiego di un veicolo.

Un aspetto che specialmente nelle attuali circostanze emergenziali si apprezza dal punto di vista pratico, anche se contestabile da un punto di vista giuridico trattandosi di norma retroattiva, è la scelta fatta dal Governo di voler introdurre con il d.l. 19/2020 una norma di raccordo tale da deflazionare il carico delle Procure della Repubblica e dei Tribunali e di voler assoggettare pure a sanzione amministrativa le infrazioni sin qui riscontrate; sul punto è stato infatti espressamente disposto che i trasgressori saranno soggetti all'irrogazione in via amministrativa di una sanzione pari ad euro 200,00.

Altre disposizioni sono poi dettate per la repressione di eventuali violazioni commesse con il coinvolgimento di attività e/o esercizi.

Nell'attuale contesto vanno perciò positivamente colte le iniziative del Governo che, per quanto perfettibili, hanno il merito di districarsi in condizioni fattuali ed amministrative realmente proibitive e di percorrere la via dell’adeguamento e della correzione; iniziative la cui efficacia va propiziata ed incentivata con la partecipazione e la responsabilità di tutti al fine di attenuare fino ad azzerare le ricadute pregiudizievoli della pandemia.

Avv. Domenico Zaffina - Pres.sez. Aiga di Lamezia Terme




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