Avvocati in smart-working? Genitori full-time! Il Bonus baby sitting emergenza COVID-19

di Fabiola Pietrella

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L’emergenza epidemiologica ha costretto a casa anche gli avvocati sebbene la professione si caratterizzi per l’intrinseca qualità di essere un’attività intellettuale, e per questo esercitabile in ogni luogo e tempo.

Proprio per tale motivo e per l’indiscussa necessarietà della prestazione, le professioni generalmente intese, non sono state ricomprese tra le attività sospese. Per molti avvocati la strategia di smart-working è stata un’ottima soluzione per il proseguo della professione che si è dovuta quindi confrontare con una duplice prova.

Da una parte la digitalizzazione, ampiamente superabile con l’adozione di apposite soluzioni informatiche e sistemi di connessione.

 Dall’altra parte una sfida che ha richiesto interventi governativi e ammortizzatori sociali: lavorare ed essere, mentre si lavora, un avvocato-genitore-tutor scolastico. 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione della didattica sta impattando duramente anche sulla vita lavorativa degli avvocati che seppur esclusi dal “congedo parentale”, possono però richiedere l’accesso al cosiddetto bonus baby sitting.

Né l’iscrizione alla propria cassa previdenziale né lo svolgimento della propria professione in modalità smart working sono difatti cause di esclusione dall'agevolazione, posto che l’art. 23 del Decreto Cura Italia ha disposto che l’indennità pari ad Euro 600,00 spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali, nel caso degli avvocati alla Cassa Forense, che abbiano figli di età non superiore a 12 anni ovvero di qualsiasi età se i figli sono affetti da handicap grave.

Madri o padri avvocati pertanto, potranno presentare apposita domanda direttamente dal sito istituzionale dell’INPS ed essere ammessi al beneficio, ma solo se l’altro genitore non sia beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) e non sia disoccupato o non lavoratore. Rimangono esclusi dal bonus i praticanti avvocati che siano senza partita iva e non iscritti ad alcun ente previdenziale.

Soddisfatti i requisiti richiamati, sono indennizzabili i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori resi successivamente al 5 marzo (data di chiusura degli istituti scolastici) e per i quali sia stata presentata apposita domanda all’INPS.

La richiesta è di facile compilazione e l’INPS ha predisposto un’apposita guida  volta a indicare le modalità di presentazione ed erogazione delle somme in caso di accoglimento della domanda. Sarà quindi necessario, per la fruizione del bonus, richiedere preventivamente il Libretto di Famiglia, con cui il professionista potrà liquidare il compenso destinato alla baby sitter.

La comune ed errata credenza dell’aprioristica esclusione all'indennità ha condotto vari professionisti ad assumersi costi ed oneri che altrimenti avrebbero potuti essere rimborsati dall'autorità pubbliche.

L’INPS ha già fatto sapere che nel solo settore privato, in cui sono ricompresi i professionisti e quindi anche gli avvocati, sono pervenute circa 74 mila domande e sono state erogate, mediante il servizio Libretto di Famiglia, complessivamente 60 mila indennità.

Si attende quindi il nuovo decreto Cura Italia per la conferma del bonus e le modalità di presentazioni delle ulteriori domande. 

Dott.ssa Comm.sta Fabiola Pietrella

 


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