Avvocati e praticanti avvocati addetti all’ufficio del processo: sospensione dall’esercizio dell’attività professionale

di Leonardo Carbone

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Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia nell’audizione alla Camera il 15 febbraio 2022 aveva annunciato una modifica normativa  volta ad introdurre l’incompatibilità  con la professione forense degli avvocati addetti all’ufficio del processo, modifica, peraltro, sollecitata dal Consiglio Nazionale Forense e da tutte le associazioni forensi.

Al suddetto annuncio sono seguiti i "fatti" e nel c.d. "decreto bollette" 18.02.2022 è stato inserito l’art.34, che al comma 2 statuisce:

Al decreto legge 9.6.2021 n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2021 n.113, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) All’art.11, dopo il comma 2, è inserito il seguente:”2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell’Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio del processo”.

La formulazione della riportata norma ha così risolto il problema prevedendo l’incompatibilità per gli avvocati (e per  i praticanti avvocati) tra libera professione e lavoro nell’Ufficio del processo.

Stante il preciso riferimento all’istituto della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per i “professionisti forensi” addetti all’ufficio del processo, occorre un breve cenno su tale istituto e sugli obblighi (ordinamentali e previdenziali) per il professionista conseguenti a tale istituto.

L’istituto della  sospensione è previsto dall’art. 20, comma 2, della l. 31.12.2012 n. 247, che così statuisce “2. L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio della professione. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo”.

In ordine ai diritti ed obblighi dell’avvocato sospeso volontariamente dall’esercizio della professione, si evidenzia che l’avvocato volontariamente sospeso(si) – che è diversa dalla sanzione della sospensione conseguente a procedimento disciplinare – continua ad essere iscritto all’albo (anche se non può svolgere attività professionale, avendo chiesto di sospendere l’attività medesima).

Per la richiesta (al Consiglio dell’Ordine cui l’interessato è iscritto) di sospensione volontaria dall’esercizio della professione, l’avvocato non è obbligato:

  • a comunicare le “motivazioni” sottese alla scelta;
  • ad indicare la durata della sospensione medesima; infatti non sono previsti limiti minimi o massimi del periodo di sospensione;

Riflessi ordinamentali

Con il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione l’avvocato non viene cancellato ma rimane iscritto all’albo professionale, ove però verrà annotata la sua sospensione. L’avvocato sospeso non potrà comunque esercitare la professione atteso che la violazione costituisce esercizio abusivo della professione ex art. 348 codice penale.

In ordine agli obblighi a carico dell’avvocato sospeso volontariamente, ma che “mantiene” l’iscrizione all’albo professionale, occorre evidenziare la parziale derogabilità dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 25.2.2016 n. 47 per l’iscrizione all’albo professionale.  Infatti, permane a carico dell’avvocato sospeso:

  • l’obbligo del pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo professionale;
  • la soggezione alla potestà disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina. La sospensione volontaria dall’esercizio della professione non limita la potestà disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) nei confronti dell’iscritto, né sospende la trattazione dei procedimenti disciplinari pendenti a suo carico;
  • l’obbligo di disporre di un indirizzo PEC (art. 2, lettera d) decreto n. 47/2016);
  • l’obbligo della polizza assicurativa (art. 2, lettera f) decreto n. 47/2016) a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. La copertura assicurativa “deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione”.

In ordine all’obbligo formativo (articolo 2 lettera e) decreto n. 47/2016), nei confronti dell’avvocato volontariamente sospeso, è da ritenersi che non sussista, per la fattispecie in esame, tale obbligo atteso che la sospensione  per gli addetti all’ufficio del processo è di durata superiore a sei mesi (Regolamento CNF n.6/2914) .   

In ordine alla permanenza a carico dell’avvocato, sospeso volontariamente dall’esercizio della professione, dei requisiti di cui alla letta a) e b) del decreto 25.2.2016 n. 47 (rispettivamente titolarità partita IVA e uso di locali con almeno una utenza telefonica), deve ritenersi che il sopravvenire di un periodo di sospensione (volontaria) dell’attività professionale, consenta all’iscritto non esercente la professione forense, di decidere discrezionalmente se mantenere la titolarità della partita IVA nonché la disponibilità dei locali destinati in precedenza all’esercizio dell’attività.

L’avvocato sospeso volontariamente dall’esercizio della professione, per liberarsi dai riferiti obblighi e “vincoli” può optare per la cancellazione dall’albo professionale (cui consegue anche la cancellazione dalla cassa) e la reiscrizione ex novo all’albo (ed alla cassa) allorché verranno meno “i motivi” che avevano spinto l’avvocato a cancellarsi dall’albo professionale.

Per i praticanti avvocati  assunti nell’ufficio del processo, il comma 1, del menzionato c.d. "decreto bollette" 18.02.2022 prevede che  qualora al momento dell’assunzione stiano ancora espletando “lo stage”, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo, oltre al periodo di stage svolto sino all’assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta. E’ stata così risolta la criticità – sollevata dall’Avvocatura – legata alla continuità del tirocinio e al rischio che venisse persa la continuità con altre esperienze di pratica professionale.

Riflessi previdenziali

In caso di sospensione volontaria dall’esercizio della professione, per l’avvocato vi è la cancellazione dalla Cassa Forense (l’avvocato sospeso facoltativamente, non esercitando la professione, viene cancellato dalla Cassa), con conseguente esonero dalla contribuzione a decorrere dal primo anno successivo a quello della sospensione, ma fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione alla Cassa. L’avvocato cancellato dalla Cassa, quindi, è tenuto comunque a versare la contribuzione per l’anno dell’evento ed a comunicare in quello successivo i redditi e volume di affari con il modello 5.

Gli obblighi assicurativi per l’avvocato riprenderanno con la cessazione del periodo di sospensione, e quindi, dal momento in cui l’avvocato sospeso riprenderà l’attività.

Il riferito decreto legge ha risolto in pratica anche il problema dell’iscrizione o meno alla Cassa dell’avvocato addetto all’ufficio del processo, atteso che l’istituto della sospensione  dall’albo professionale preclude l’iscrizione alla Cassa Forense…anzi prevede la cancellazione dalla Cassa. Per gli ulteriori problemi previdenziali (esposti nel mio recente articolo su CFnews.it del 25.1.2022)  si aspetta l’emanando decreto ministeriale.


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