Art. 21: istruzioni per l'uso. Chiarimenti sul regolamento di attuazione

di Immacolata Troianiello

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Per una più ampia panoramica delle norme occorre, innanzitutto, precisare che il sistema previdenziale forense è finanziato esclusivamente dagli iscritti mediante il pagamento di una aliquota contributiva pari al 14%, calcolata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF (contributo soggettivo) e di un’aliquota del 4%, calcolata sul volume di affari IVA e ripetibile nei confronti del cliente (contributo integrativo) oltre il contributo di solidarietà richiesto quando si è superata una determinata soglia di reddito del 3%. Si aggiunge poi, il contributo di maternità, variabile ogni anno.
In ogni caso è dovuto un contributo minimo che prescinde dal reddito.
La Cassa Forense per agevolare e favorire l’iscrizione obbligatoria imposta dalla nuova legge professionale ha previsto alcune consistenti facilitazioni che andremo ad illustrare. Le agevolazioni previste riguardano i neo iscritti con meno di 35 anni di età.
Per capire gli importi e le modalità di pagamento bisogna far riferimento alla situazione soggettiva di ciascuno. La seguente tabella riassume gli importi dei minimi dovuti per un neo iscritto 2014 tenendo conto delle agevolazioni per i giovani che si iscrivono alla Cassa prima dei 35 anni di età, che, il regime transitorio del regolamento ex art. 21, ha esteso anche ai neo iscritti con età superiore ai 35 anni, se già iscritti agli Albi (ma non alla Cassa) alla data del 21/08/2014.




Anno

Contributo
soggettivo minimo

Contributo
integrativo minimo

2014*

€ 1.390,00

0

2015

€ 1.405,00

0

2016**

€ 1.405,00

0

2017**

€ 1.405,00

0

2018**

€ 1.405,00

0

2019**

€ 1.405,00

€ 355,00

2020**

€ 2.810,00

€ 355,00

2021**

€ 2.810,00

€ 355,00

2022**

€ 2.810,00

€ 355,00

2023**

€ 2.810,00

€ 710,00

* primo anno di iscrizione Cassa

** oltre adeguamento ISTAT a partire dal 2016

In presenza di redditi e/o volumi di affari che non superino un determinato importo, per il 2014 € 19.857 per l’IRPEF e € 17.500 per l’IVA, il pagamento dei contributi minimi di cui in tabella dà diritto ad un intero anno di anzianità contributiva oltre che a tutte le forme di Assistenza garantite da Cassa Forense.


“Modalità di pagamento”con facoltà
Premesse queste regole generali, nei primi otto anni di iscrizione alla Cassa esiste una ulteriore disciplina di favore (introdotta dagli artt. 8 e 9 del regolamento ex art. 21 L. n. 247/2012) con esclusivo riferimento alle modalità di pagamento del contributo minimo soggettivo di cui alla tabella che precede.
Nello stesso anno di competenza, infatti, la Cassa richiederà solo la metà dell’importo del contributo minimo soggettivo anno per anno dovuto, e il pagamento di questa metà obbligatoria darà diritto a 6 mesi di anzianità contributiva a fini previdenziali (fermo restando la copertura assistenziale per l’intero anno). La seconda metà del contributo minimo soggettivo diventa anch’essa obbligatoria solo se il reddito che si dichiara per il medesimo anno raggiunge o supera € 10.300. In questo caso va pagata la differenza in sede di mod. 5 dell’anno successivo e si consegue la copertura previdenziale per l’intero anno solare.
Facoltà
Nel caso, viceversa, che il reddito che si andrà a dichiarare con il mod.5 sia inferiore all’importo di € 10.300, la seconda metà di contributo soggettivo minimo diviene facoltativa e può essere versata esercitando entro i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa (cioè, per gli iscritti dal 2014, entro il 31/12/2021) detta opzione.
Attenzione solo chi opta per questo versamento avrà il riconoscimento dell’intero anno di anzianità contributiva.
Chi decida di non versare la quota di contributo minimo soggettivo facoltativa (in quanto percettore di un reddito professionale inferiore ad € 10.300), si vedrà accreditati, ai fini previdenziali soli 6 mesi di anzianità contributiva, fermo restando il diritto all’assistenza per l’intero anno.
Il meccanismo di agevolazioni sopra descritto proseguirà in modo analogo fino all’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.
A partire dal nono anno, poi, la contribuzione minima soggettiva ritorna ad essere piena e va pagata nello stesso anno di competenza.


Opzioni volontarie: retrodatazione
La prima concerne la possibilità di retrodatare gli effetti dell’iscrizione presentando specifica domanda in tal senso entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa (PEC o raccomandata A/R).
L’istituto consente di migliorare, in prospettiva futura, la posizione previdenziale individuale consentendo di maturare un miglior trattamento pensionistico e, in alcuni casi, di accedere anticipatamente alla pensione.
Può essere chiesto:
1) per gli anni di pratica con o senza abilitazione al patrocinio (max 5)
2) per i primi 3 anni di iscrizione all’Albo, nonché per il 2013, anche se non fosse compreso nei primi 3 anni di iscrizione all’Albo.
Benefici per gli ultratrentacinquenni
In alcuni casi, poi, per gli iscritti all’Albo dopo il 21/08/2014 e in età superiore ai 35 anni di età, una eventuale retrodatazione consentirebbe di risalire a prima di tale età, comportando anche un immediato beneficio sull’importo dei contributi minimi che, altrimenti, sarebbero dovuti in misura piena. L’istituto è particolarmente favorevole per gli ultraquarantenni fino al 45eimo anno di età, potendo cosi acquisire anche la tutela per invalidità e premorienza, altrimenti esclusa per gli iscritti alla Cassa a decorrere da età successiva al compimento del 40° anno di età.
Il costo della retrodatazione è rapportato per ogni anno, agli importi dei contributi minimi dovuti anno per anno in caso di iscrizione alla Cassa e tenendo conto delle riduzioni previste per i primi anni di iscrizione.
E’ ovvio che, un iscritto dal 2014, che retrodatasse di 5 anni la sua iscrizione anticipandone la decorrenza al 2009, migliorerebbe considerevolmente la sua posizione previdenziale in ottica di un futuro pensionamento ma esaurirebbe anticipatamente i periodi di riduzione sui contributi minimi previsti per i primi anni di iscrizione, con conseguente anticipo della contribuzione dovuta in misura piena. Da qui la necessità di operare una verifica, caso per caso, circa la convenienza del ricorso a questo istituto e, in particolare, circa il numero di anni cui estendere l’eventuale richiesta.


Entro lo stesso termine dei 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione chi, al 1° gennaio 2014, avesse già superato il 40° anno di età e non avesse convenienza o diritto ad avvalersi del più favorevole istituto della retrodatazione potrebbe, in alternativa, avvalersi della speciale facoltà di recupero figurativo degli anni concessa agli ultraquarantenni (art. 4 regolamento di attuazione art. 21, L. n. 247/2012). Una sorta di “iscrizione figurativa” per gli anni dal 39° anno di età a quello antecedente la decorrenza di iscrizione, versando, per ogni anno, una somma pari al doppio dei contributi minimi soggettivo e integrativo.
Cancellazione
L’ultima residuale opzione volontaria citata nella comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, riguarda il termine di 90 giorni per cancellarsi dall’Albo per chi non intendesse sopportare l’onere della contribuzione alla Cassa sia per il 2014 che per il 2015, anni per i quali sussisterebbero i presupposti per l’iscrizione e la contribuzione a norma dell’art. 21 L. 247/2012.
Trattasi di norma di chiusura che non richiede molte spiegazioni se non che l’eventuale cancellazione dagli Albi, per produrre l’effetto esonerativo previsto dall’art. 12 del regolamento, deve perdurare per almeno 1 anno solare e che la cancellazione dagli Albi non può essere sostituita dalla sospensione volontaria ex art. 20 II comma L. n. 247/2012 che determina anch’essa la cancellazione dalla Cassa ma non l’effetto esonerativo per il 2014 e 2015, i cui contributi resterebbero dovuti.

Avv. Immacolata Troianiello
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

 

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