Anno 2016 - Quale futuro per il processo telematico?

di Avv. Roberto Di Francesco

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Il 31 marzo, in applicazione dell'art. 18 comma 4 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), abbiamo assistito a quella che possiamo chiamare la telematizzazione dei procedimenti di esecuzione forzata.
Tale intervento normativo ha reso obbligatorio per il creditore procedente, il deposito per via telematica dei pignoramenti eseguiti dall’Ufficiale Giudiziario, nel rispetto dei termini perentori all’uopo fissati.
In pratica, per procedere con l’espropriazione eseguita dall’Ufficiale Giudiziario, all’avvocato incombe l’obbligo di depositare telematicamente la nota d’iscrizione a ruolo oltreché al titolo, al precetto ed al verbale di pignoramento, tutti dichiarati conformi agli originali cartacei restituitigli dall’Ufficiale Giudiziario (art. 518 comma 6 c.p.c.).
La rivoluzione digitale della giustizia civile, poi, ha compiuto ulteriori importanti passi avanti quando, tra giugno e agosto, si sono susseguiti due interventi legislativi che, seppur freneticamente e con particolari difficoltà pratiche, hanno ulteriormente inciso sul processo civile telematico.
Dapprima, il d.l. 83/2015 aggiungendo il comma 1 bis all’art 16 bis del d.l. 179/2012, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale ovvero il 30 giugno, ha introdotto la facoltà di depositare telematicamente anche l’atto introduttivo o il primo atto difensivo, nei Tribunali e nelle Corti d’Appello, e non più solo gli atti endoprocessuali come prima accadeva.
Il dettato normativo così recitava: “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello é sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.


Nonostante il buon auspicio della norma, la sua equivoca formulazione lasciava spazio a contrastanti se non erronee interpretazioni.
Il richiamo testuale al “rispetto della normativa anche regolamentare” era considerato da alcuni come l’inevitabile subordinazione del deposito ai decreti ex art. 35 d.m. n. 44/2011 da emanarsi dalla D.G.S.I.A.. In sostanza, veniva vista una preclusione all’invio telematico degli atti introduttivi in quei tribunali ancora sprovvisti del decreto abilitativo!
Cosicché, il 21 agosto, con l’entrata in vigore della legge n. 132/2015, di conversione con modificazioni del d.l. n. 83/2015, il legislatore ha fugato ogni dubbio sulla possibilità del deposito telematico degli atti introduttivi, introducendo, nel corpo della norma, il termine “con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare a sostituzione della precedente previsione “nel rispetto della normativa anche regolamentare”.
Il nuovo art. 16 bis co. 1 bis d.l. 179/2012, dunque, dispone: “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti di Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.
Tra le novità apportate con gli interventi legislativi estivi, si annovera pure l’estensione del potere di attestazione della conformità degli atti già riconosciuta agli avvocati prima con il d.l. 90/2014 e poi, specificatamente nel processo esecutivo, con il d.l. 132/2014.


L’art. 19 del decreto legge 83/2015, prima della conversione, ha introdotto nel d.l. 179/2012 l’art. 16 decies, che attribuiva espressamente l’obbligo di certificare la conformità delle copie degli atti notificati tramite l’ufficiale giudiziario o in proprio ex l. n. 53/94, in caso di deposito telematico, andando a colmare un vuoto normativo.
In pratica, la norma sanciva che, quando il difensore e tutti gli altri soggetti ivi indicati dovevano procedere all’invio telematico della copia informatica (anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico) di un atto notificato o tramite ufficiale giudiziario o in proprio ex l. n. 53/1994, attestavano la conformità della copia all’atto e, a seguito dell’attestazione, la copia depositata telematicamente, equivaleva all’originale atto notificato.
In sede di conversione, invece, la l. n. 132/2015, ha eliminato ogni riferimento alla notifica, all’ufficiale giudiziario e alla l. n. 53/2014, aprendo così la strada alla possibilità di attestare la conformità a tutti gli atti e provvedimenti, inclusi quelli notificati, da depositare telematicamente.
Conseguentemente all’estensione del potere di certificazione, il legislatore ha stabilito anche le modalità di attestazioni, introducendo con il d.l. 83/2015 l’art. 16 undecies nel d.l. 179/2012.
Sul punto abbiamo già scritto in precedenza.
Qui è solo il caso di ricordare che, distinguendo l’ipotesi di asseverazione di una copia analogica da quella informatica, la norma prevedeva testualmente: “1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.


Dalla lettura del terzo comma, però, il buon intento del legislatore di disapplicare nel PCT le regole tecniche previste nel D.P.C.M del 13 novembre 2014, non aveva ottenuto gli effetti sperati.
Il dato letterale ovvero l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, era un chiaro richiamo alle tecniche hash e riferimento temporale previste negli art. 4 e 6 del D.P.C.M. del 13.11.2014.
Anche qui, in sede di conversione, il legislatore ha cercato di rimediare all’impasse e, nonostante l’inserimento in sostituzione della formula “l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia”, si sono da subito appalesate ulteriori problematiche per gli addetti ai lavori.
L’intervento correttivo, infatti, pareva aver escluso la possibilità di attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato fintanto che il Ministero non avesse emanato le nuove specifiche tecniche.
La mancata tempestiva emanazione delle predette specifiche tecniche, ha provocato non poche perplessità sul come, dove e quando attestare la conformità richiesta. E così dai più è venuta l’indicazione, frutto di cautela più che di convinzione, di procedere alla attestazione della conformità all’interno dell’atto cui si riferiva anziché con atto separato.
Solo col decreto del 28 dicembre 2015, pubblicato in G.U. il successivo 7 gennaio 2016, a distanza di circa quattro mesi dalla data di pubblicazione della legge 132/15 di conversione del d.l. 83/2015, sono state finalmente emanate le modifiche alle specifiche tecniche del PCT, varate dal responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia ex art. 16 undecies del DL 179/12, comma 3, introdotto appunto dalla legge 132/15 di conversione del D.L. n. 83/15.
Con l’art. 19 ter (Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato), aggiunto dalla legge 132/15 al provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, indicante le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del D.M. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, dunque, le modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato sono state così disciplinate:


1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.».


In estrema sintesi, dunque, per attestare la conformità di una copia informatica, con un documento informatico separato, deve essere creato un documento in formato PDF, nel quale deve essere inserita la sintetica descrizione del documento che si vuole attestare conforme ed il relativo nome del file. Tale attestazione deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata.
In caso di deposito telematico, tale attestazione deve essere allegata nella “busta telematica” i cui dati identificativi del documento contenente l’attestazione oltreché il documento cui si riferisce, devono essere inseriti nel file DatiAtto.xml.
Per procedere alla notifica ex art. 3-bis L. n. 53/94, gli elementi indicati al primo comma dell’art. 19 ter e, dunque, la sintetica descrizione del documento che si vuole attestare conforme e relativo nome del file, devono essere inseriti nella relazione di notificazione. Mentre per la trasmissione via posta elettronica certificata, l’attestazione della copia informatica deve essere inserita in allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
La necessità della famigerata impronta del documento informatico e il riferimento temporale previsti dall’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, rimane così residuale e può addirittura essere omessa ove inserita in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
In tutte le ipotesi sopra viste, l’attestazione di conformità potrà anche riferirsi a più documenti informatici.
Di fronte ai molteplici e tortuosi meccanismi di attestazione di conformità, sarebbe sicuramente auspicabile una maggiore praticità, come già abbiamo scritto, per facilitare gli addetti lavori.
Non si può negare, in ogni caso, che il modo di affrontare le incombenze che gravano sugli avvocati, dall’iscrizione a ruolo della causa, al deposito di tutti gli atti memorie e/o documenti necessari, fino alla richiesta di copia ed ai pagamenti telematici, hanno sicuramente migliorato il modo di gestire il tempo evitando inutili quanto lunghe e defatiganti code davanti qualsiasi ufficio o sportello giudiziario.
L’obiettivo di una funzionale ed efficiente digitalizzazione della giustizia civile, malgrado le lacune e le persistenti difficoltà pratiche, resta un auspicio di tutti gli operatori del diritto.
La direzione è quella giusta, bastano solo precisi e semplici accorgimenti!

Avv. Roberto Di Francesco – Delegato di Cassa Forense

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