Ai blocchi di partenza, arriva l’udienza “da remoto” nel processo tributario

di Marisa Abbatantuoni

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Dopo la pubblicazione dell’art.  27 del D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137 entrato in vigore il 29 ottobre 2020, e che prevede di fatto una trattazione scritta “coatta” dell’udienza, il legislatore emergenziale, anche alla luce del diffuso scontento apportato dalla norma tra gli attori del processo tributario, accelera verso l’adozione dell’ udienza da remoto.

Difatti il solco tracciato per una completa digitalizzazione del  processo tributario ha visto aggiungersi al quadro esistente due importanti disposizioni.  

La prima è quella datata 6 novembre 2020 che prevede l’adozione del  Decreto Direttoriale del Dipartimento delle finanze con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari, che quindi potranno elaborare e firmare le sentenze con modalità telematica ed inviarle alla CT di competenza con un semplice clik.

Lo strumento sarà operativo per i giudici delle CT del Lazio e Roma a  partire dal 1° dicembre, e a partire dal  1° giugno 2021 sarà disponibile per le restanti regioni.

La seconda disposizione è quella dell’11 novembre 2020 con il quale,  sempre il Dipartimento delle Finanze  ha emanato il Decreto Direttoriale n. RR 46, che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto nel processo tributario.

Come già preannunciato da tempo, la piattaforma adottata per lo svolgimento delle udienze da remoto è Skype for Business sia per le udienze camerali che per quelle pubbliche, difatti l’art. 3 del summenzionato decreto ed  intitolato “Svolgimento delle udienze a distanza” al  comma 2 prevede che la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il link sarà diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. 

E’ facile prognosticare che l’operatività del suindicato sistema non potrà riguardare indistintamente tutte le commissioni italiane. Difatti, come rilevato anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nelle Linee guida elaborate nella seduta del 10 novembre 2020 si evidenzia una “indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto”, che imporrà  dunque, ai rispettivi Presidenti di selezionare i fascicoli da trattare in modalità telematica o in alternativa, di procedere con modalità cartolare.

All’udienza da remoto si affiancherà anche la modalità di redazione del verbale come documento informatico, e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. 

Occorre però tenere a mente che l’art. 27 del D.L. c.d. Ristori non esclude la possibilità di celebrazione dell’udienza in presenza, qualora siano rispettate, ovviamente le condizioni di sicurezza anti Covid-19, come fra l’altro rammentato anche dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 10 novembre.

Nel caso in cui però non sia possibile lo svolgimento dell’ udienza in presenza, né quella in modalità telematica, si legge sempre nelle succitate Linee guida,  e la parte non voglia rinunciare al contraddittorio, sarà suo onere formulare una tempestiva istanza di discussione orale debitamente motivata e che sarà valutata ai fini dell’accoglimento, avendo attenzione  alla rilevanza, alla novità ed alla complessità della questione, nonché al suo valore e  al numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al suo accoglimento.

Avv. Marisa Abbatantuoni Foro di Macerata

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