L’udienza scritta “coatta”, tra esigenze di prevenzione e diritti “sopiti”

di Marisa Abbatantuoni

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Con l’art. 27  del D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137, il legislatore tenta di affrontare l’emergenza epidemiologica apportando delle modifiche alle modalità di svolgimento delle udienze  occupandosi in modo specifico della Giustizia Tributaria. 

Sembra sfuggire al legislatore che nonostante il parere positivo del Garante della Privacy nel   processo tributario non è ancora operativa l’udienza on line.

L’art. 27 intitolato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario” dispone che sino alla cessazione degli effetti del nuovo stato emergenziale da Covid-19, e ove  sussistano  divieti, limiti,  impossibilità  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del territorio nazionale, il Presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale potrà autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di consiglio con collegamento  da  remoto, anche in assenza del provvedimento del Direttore generale delle Finanze, previsto dall’art. 16, comma 4 del DL 119/2018 e non ancora emanato. Sarà poi onere della segreteria comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione le modalità di collegamento. Probabilmente il legislatore conosce la dotazione informatica delle CT italiane tanto da subordinare l’opzione dell’udienza a distanza alle “risorse tecniche e finanziarie a disposizione” delle commissioni appunto

A tal proposito  si rammenta che solo il 6 novembre 2020 è stato firmato il decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze con cui sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari, e che prevede  in un primo momento, solo ai giudici laziali a  partire dal 1° dicembre la possibilità di firmare le sentenze comodamente da casa, mentre tutti gli altri dovranno aspettare sino al  1° giugno 2021.

E’ evidente quindi che, in assenza dell’udienza da remoto, si procederà con l’alternativa prevista dall’art. 27, comma 2, che pone come prima opzione la decisione “sulla base degli atti”, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Difatti, come seconda opzione le parti potranno chiedere che venga instaurato un contraddittorio cartolare per lo svolgimento del quale sarà fissato un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali, e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Questa modalità di trattazione scritta “coatta” come già si è appellata la nuova procedura tributaria, trova in aperta opposizione differenti associazioni, in primis l’UNCAT che vedono svanire il diritto al contraddittorio qualificando una “ingiustificata limitazione del diritto alla difesa”. 

A tal proposito, il 6 novembre 2020 si è tenuto il Plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che ha visto coinvolti i Presidenti delle CT italiane al fine di uniformare le proprie prassi sui provvedimenti da adottare a fronte, proprio, della richiesta di rinvio formulata dalle parti a data post emergenziale dell’udienza.

Ci sono state critiche all’art. 27 nella parte in cui non permette la suindicata istanza.

Alcune CT hanno rigettato le istanze di rinvio esponendo, il provvedimento finale ad una possibile impugnazione in quanto viziato da profili di illegittimità, anche alla luce della sentenza 23 aprile 2001 n. 5986 della Corte di Cassazione. 

Il dibattito è molto acceso e non si può non rilevare che gli interessi coinvolti attengono a diritti fondamentali quale è quello alla difesa che allo stato, sembrerebbe, quantomeno sopito!

Avv. Marisa Abbatantuoni Foro di Macerata


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