Lucilia Ciccarello

Mediazione sì, mediazione no, mediazione forse .....!!!

Il ventiquattro ottobre scorso – come cittadina e come Avvocato - avevo salutato con non poco compiacimento il verdetto – reso noto con un inconsueto comunicato stampa - con il quale la Consulta, pronunciandosi sulla questione di legittimità sollevata dal Tar Lazio con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, aveva dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega, del d. lgs. 28/2010 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della mediazione in relazione alle materie previste dall’art. 5 del medesimo decreto.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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