Lucia Taormina

Il nuovo ISEE

Lo scorso 3 dicembre il Governo ha varato, dopo un lungo confronto con le Regioni ed in attuazione di una riforma già prevista nel decreto “Salva Italia” del 2011, le nuove regole per il calcolo dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente.
L’ISEE serve a misurare il benessere delle famiglie per modulare, secondo criteri di equità, l’accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali erogate dallo Stato e dagli enti locali.

Alcuni provvidenziali emendamenti

L'inserimento delle Casse private, compresa Cassa Forense, nel famigerato elenco ISTAT e quindi nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione comportava, tra gli altri effetti, quello dell'automatica applicazione di tutte le norme in tema di riduzione della spesa pubblica.

Superato il test della sostenibilità cinquantennale

Con nota pervenuta il 15 novembre u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisiti i pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, ha approvato la delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 5 settembre 2012.
Si è così concluso il lungo iter determinato dal comma 24 dell’art. 24 del D.L. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, che imponeva al nostre Ente, come a tutte le Casse private, di dar prova della sostenibilità economica e finanziaria del proprio impianto previdenziale per un periodo di 50 anni.

Il futuro della Cassa

Tra i fenomeni che hanno negli anni determinato la trasformazione demografica della platea degli iscritti a Cassa Forense marcato è quello della presenza delle donne, in misura numericamente sempre più rilevante.
Oggi degli iscritti a Cassa Forense circa il 45% sono donne e nella fascia di età inferiore ai 40 anni la percentuale si attesta oltre il 60%.
Nel 1980 le donne erano meno del 7%, dieci anni dopo erano poco meno del 20%.

Informare e condividere

Sabato 15 giugno si è tenuto nell’Auditorium “Riccardo Scocozza” presso la sede di Cassa Forense l’incontro con gli Ordini e le Associazioni sul tema “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale. Regolamento di Attuazione art. 21, commi 8/9 L. 247/2012”.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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