Liberalizzando
“… il governo italiano sostiene che un’eccessiva competizione tra avvocati rischierebbe di condurre ad una concorrenza sui prezzi che comporterebbe un peggioramento della qualità dei servizi forniti,...
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A partire dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, i versamenti eseguiti dall'iscritto pensionato a titolo di contribuzione soggettiva, nella misura del 12% del reddito netto professionale dichiarato entro il tetto reddituale pensionistico, saranno utili al calcolo dei supplementi triennali di pensione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense (calcolo contributivo in rapporto ad un montante pari alla metà dei predetti versamenti).
A norma dello stesso articolo viene inoltre stabilito il diritto alla liquidazione della previgente prestazione contributiva, prevista ai sensi dell'art. 59 del precedente Regolamento, per il periodo di vigenza dello stesso e alle condizioni previste.