Danno alla reputazione via web: spunti giurisprudenziali e prospettive di tutela delle aziende
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
Secondo il recente orientamento del CNF l’avvocato iscritto alla Cassa che svolge attività di amministratore di condominio, poiché già iscritto a previdenza obbligatoria non deve iscriversi alla gestione separata Inps inserendo nei compensi professionali forensi quelli derivanti dalla attività da amministratore. Tale ultima attività non deve costituire attività prevalente