Danno alla reputazione via web: spunti giurisprudenziali e prospettive di tutela delle aziende
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.