Danno alla reputazione via web: spunti giurisprudenziali e prospettive di tutela delle aziende
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
Come stabilito dall’art. 72.7 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, la quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.