Annalisa Atti

I due commi 4 quater dell’art. 76 TU spese di giustizia: abrogazione o coesistenza?

Due recenti provvedimenti hanno introdotto entrambi un comma 4 quater all’art. 76 d.p.r. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia); si tratta dapprima dell’art. 16, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47. legge n. 47/2017 (diritto all’ammissione al beneficio del minore straniero non accompagnato), e poi dell’art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4 (ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, per figli minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti orfani a seguito di omicidio perpetrato ai danni dell’altro genitore dal coniuge, dall’unito civilmente, o dal convivente more uxorio).

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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