LA SEMPRE PIÙ ESTESA APPLICAZIONE E DIFFUSIONE IN ITALIA DELLE NUOVE AZIONI DI CLASSE
08/04/2025
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In Italia, quantomeno sino al recente passato, l’istituto della class action non ha avuto una particolare diffusione applicativa, ciò è accaduto per varie ragioni ivi incluse le particolari regole procedurali che governavano questo tipo di azione.
La situazione è significativamente cambiata nel corso degli ultimi quattro anni ed il 2024 ha certamente costituito l’anno di svolta nell’utilizzo dell’istituto, facendo registrare una media di 3 nuove azioni avviate ogni mese.
Il crescente utilizzo (anche) in Italia dell’azione di classe (in forma inibitoria o compensativa) è legato ad una pluralità di fattori, tra cui hanno senz’altro rivestito una particolare importanza:
- la maggiore e più diffusa conoscenza dell’istituto della class action e l’accresciuta consapevolezza delle sue potenzialità da parte della generalità degli operatori del diritto;
- la sempre più articolata e penetrante legislazione di matrice comunitaria diretta ad accrescere il livello di tutela dei consumatori nel mercato europeo;
- l’introduzione di nuove regole processuali, oggi entrate pienamente a regime, che hanno proprio lo scopo di rafforzare lo strumento, superare alcune criticità che lo contraddistinguevano in passato e facilitarne il concreto impiego.
A. L’azione di classe “generale” e l’azione rappresentativa dei consumatori
Oggi in Italia, a seguito delle riforme effettuate nel 2019 e nel 2023, sono disponibili due distinti strumenti di tutela di classe.
- L’azione di classe “generale” disciplinata negli artt. 840 e ss. del Codice di Procedura Civile. Tale azione, introdotta tramite L. n. 31/2019 e con effetto dal 19 maggio 2021, (i) è esperibile da chiunque, persona fisica o persona giuridica; (ii) può avere ad oggetto violazioni di “diritti individuali omogenei” relative sostanzialmente a qualsiasi materia; e (iii) consente di chiedere provvedimenti di natura risarcitoria e restitutoria oppure inibitori.
- L’azione rappresentativa dei consumatori ossia un’azione di classe “speciale” disciplinata negli artt. 140-ter e ss. del Codice del Consumo. Tale azione, introdotta tramite il D.lgs. 28/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2020/1828 e con effetto dal 25 giugno 2023, (i) è esperibile solo dalle associazioni dei consumatori in possesso di determinati requisiti e inserite in apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché da organismi pubblici indipendenti (es. Banca d’Italia, Consob, IVASS, AGCM, Garante Privacy); (ii) può avere ad oggetto violazioni di “interessi collettivi dei consumatori” esclusivamente nelle materie inserite dal legislatore in un apposito elenco allegato al lgs. 28/2023 (che, tra l’altro, include le disposizioni di legge in tema di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole); e (iii) consente di chiedere provvedimenti di natura compensativa (e, dunque, anche risarcitori e restitutori) oppure inibitoria.
L’azione di classe “generale” e l’azione rappresentativa dei consumatori presentano alcune differenze, ma anche notevoli tratti comuni che oggi rendono l’istituto della class action particolarmente attrattivo per i soggetti (anzitutto, i consumatori) colpiti da un illecito plurioffensivo e, al contempo, rischioso (o, meglio, più rischioso rispetto ad una pluralità di azioni individuali) per i soggetti (normalmente le imprese) che sono chiamati a resistere a tali azioni collettive.
In particolare, merita segnalare:
- la semplificazione in punto di legittimazione attiva delle organizzazioni e associazioni (v. infra sub § B);
- la semplicità del procedimento di adesione all’azione (v. infra sub § C);
- il nuovo sistema di pubblicità delle azioni (v. infra sub § D);
- l’introduzione di agevolazioni probatorie per il ricorrente (v. infra sub § E);
- l’introduzione di meccanismi incentivanti l’utilizzo dell’azione (v. infra sub § F).
B. La legittimazione attiva
La disciplina processuale “generale” (artt. 840-bis e ss. c.p.c.) e quella “speciale” (artt. 140-ter e ss. Cod. Cons.) attribuiscono legittimazione attiva propria alle organizzazioni e associazioni in possesso di determinati requisiti e inserite negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia (per l’azione di classe generale) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per l’azione rappresentativa) (su tutte le associazioni dei consumatori).
Non vi è dunque la necessità per tali organizzazioni e associazioni di raccogliere preventivamente il mandato dei soggetti lesi dall’illecito plurioffensivo per poter validamente promuovere un’azione di classe (come, invece, era necessario fare in passato secondo la precedente disciplina normativa), ciò che evidentemente rende più facile e veloce la preparazione e l’avvio dell’azione, oltre ad evitare “inciampi” processuali.
C. L’adesione dei membri della classe
Il procedimento di adesione all’azione da parte dei (potenziali) componenti della classe è oggi più semplice e snello rispetto al passato, dato che l’adesione:
- non richiede l’assistenza di un avvocato;
- avviene interamente online tramite il portale gestito dal Ministero della Giustizia; e, soprattutto,
- può essere effettuata entro due distinte finestre temporali:
- la prima si apre in seguito alla pronuncia dell’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione;
- la seconda si apre – si noti – in seguito alla pronuncia della sentenza che accoglie nel merito l’azione (ciò che rende particolarmente difficile per la parte resistente valutare ex ante in modo puntuale il rischio di causa, essendo la “classe” compiutamente definita solo successivamente ad una eventuale pronuncia di soccombenza).
D. Il sistema di pubblicità
Il sistema di pubblicità delle azioni è stato potenziato dal legislatore con l’obbiettivo di massimizzare la conoscibilità dei procedimenti pendenti e stimolare le adesioni dei soggetti lesi.
Tale sistema prevede, tra l’altro:
- la pubblicazione e la libera consultazione sul portale telematico gestito dal Ministero della Giustizia degli atti introduttivi dell’azione e di tutti i principali provvedimenti giudiziali emessi nel corso del procedimento (es. ordinanza sull’ammissibilità dell’azione e la sentenza sul merito); e
- la pubblicazione delle azioni rappresentative dei consumatori (i) all’interno di un’apposita sezione del sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si occupa anche di fornire informazioni in merito allo stato del procedimento; e (ii) sul sito web dell’associazione dei consumatori che l’ha concretamente promossa.
E. Le agevolazioni probatorie
Le nuove norme processuali hanno introdotto alcune agevolazioni probatorie per il ricorrente tra le quali si ricorda la possibilità per quest’ultimo di chiedere l’emissione di un pervasivo ordine di esibizione di prove (o categorie di prove) che ragionevolmente rientrano nella disponibilità del resistente e che siano sufficienti a sostenere (anche solo) la plausibilità della domanda, ordine di esibizione presidiato (contrariamente a quanto accade nell’ambito di un giudizio civile ordinario), in caso di ingiustificato inadempimento da parte del resistente (o del terzo destinatario), da una sanzione amministrativa da Euro 10 mila ad Euro 100 mila e, soprattutto, dal fatto che il giudice può ritenere provato il fatto al quale le prove (di cui è chiesta l’esibizione) si riferiscono.
F. I meccanismi incentivanti
Infine, sono stati introdotti dei meccanismi incentivanti l’utilizzo dell’azione, tra cui si segnala:
- l’anticipazione delle spese di CTU a carico del resistente, salvo che sussistano specifici motivi;
- la previsione di un compenso premiale al lead lawyer (ossia il legale del ricorrente), in caso di sentenza di accoglimento dell’azione parametrato al numero dei componenti della classe e calcolato in misura percentuale rispetto al risarcimento complessivamente dovuto dal resistente.
Inoltre, limitatamente alle azioni rappresentative dei consumatori, si segnala altresì:
- in caso di soccombenza, la condanna del consumatore al rimborso delle spese a favore del resistente solo nel caso di mala fede;
- la riduzione a metà del contributo unificato e l’insussistenza dell’obbligo (previsto nei giudizi ordinari) di pagare un contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza
- l’interruzione del termine di prescrizione per tutti i componenti della classe al momento del deposito del ricorso introduttivo dell’azione (non già nel momento in cui avviene l’effettiva adesione all’azione da parte del singolo componente della classe).
G. Dati Statistici relativi alle nuove azioni di classe e alle nuove azioni rappresentative
La grande vitalità dei nuovi strumenti di tutela collettiva ed il loro progressivamente crescente utilizzo è riflesso dai numeri delle azioni introdotte in Italia a partire dal 19 maggio 2021 (quando, come si è visto sopra, sono entrati in vigore gli artt. 840 e ss. c.p.c., disposizioni che, peraltro, trovano applicazione solo ad illeciti compiuti dopo tale data): si tratta complessivamente di n. 67 azioni al 31 dicembre 2024 (stando ai dati pubblicamente disponibili).
Numeri che – come testimoniato visivamente dal grafico che segue - evidenziano una forte crescita di questa tipologia di contenzioso con un sostanziale raddoppio anno su anno delle nuove azioni (equamente ripartite tra azioni di tipo compensativo o risarcitorio ed azioni di tipo inibitorio).
Inoltre, l’analisi delle class action proposte in Italia evidenzia, tra l’altro, che:
- da un punto di vista “soggettivo”, sono le banche e gli intermediari finanziari i soggetti più di frequente coinvolti in questa tipologia di contenzioso (n. 2 azioni nel 2022, n. 3 azioni nel 2023 e ben n. 14 azioni nel 2024);
- da un punto di vista “oggettivo”, sono le tematiche di carattere consumeristiche (es. clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette) quelle che assai spesso costituiscono la materia del contendere;
- numerose sono le azioni che – come emerge dal grafico che segue - superano il vaglio di ammissibilità e che, successivamente, vengono accolte o definite con un accordo transattivo.
Infine, merita sottolineare che l’efficacia e l’attrattività del nuovo sistema di tutela collettiva previsto in Italia è confermata nei fatti (anche) dall’avvio nel corso del 2024 avanti il Tribunale di Milano di un’azione di classe transfrontaliera di tipo risarcitorio a tutela dei diritti di oltre un milione di individui residenti non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa ossia un’azione che, proprio in ragione della platea dei soggetti coinvolti, ben avrebbe potuto essere astrattamente radicata in altri paesi europei.
H. Alcuni suggerimenti pratici per mitigare i rischi di azioni di classe
Eliminare completamente ogni rischio di contenzioso, in generale, e di azioni di classe, in particolare, è un’operazione evidentemente non possibile, anche in caso di piena e integrale compliance ad ogni normativa applicabile nel caso concreto.
Tuttavia, può essere utile adottare alcuni accorgimenti per quantomeno mitigare o, comunque, intercettare anticipatamente i rischi di azioni di azioni di classe. A tal fine, può essere utile:
- monitorare e classificare attentamente i reclami dei clienti così da (i) individuare il carattere ripetitivo/seriale di determinate tipologie di contestazioni; (ii) svolgere un assessment interno sulla effettiva fondatezza/ragionevolezza delle contestazioni sub (i) ed eventualmente apportare i necessari correttivi all’operatività aziendale;
- nel caso di banche, monitorare le richieste di documentazione ex 119 TUB, tramite le quali potenziali proponenti di azioni di classe potrebbero raccogliere la documentazione a supporto delle proprie pretese;
- sempre nel caso di banche e intermediari finanziari, monitorare le pronunce di ABF e ACF al fine di individuare tipologie di contestazioni che, ancorché relative a soggetti terzi, potrebbero in futuro formare oggetto di reclami interni e che, comunque, potrebbero stimolare riflessioni per implementare processi / adottare soluzioni contrattuali o operative che riducano i rischi di non compliance;
- monitorare i siti web delle principali associazioni dei consumatori in quanto è frequente che, prima dell’effettivo avvio di un’azione di classe o rappresentativa, tali associazioni pubblicizzino la futura azione al fine di (i) raccogliere adesioni preventive o stimare la platea dei soggetti potenzialmente interessati all’adesione; e, conseguentemente, (ii) svolgere valutazioni in termini di costi/benefici dell’azione;
- monitorare i concorrenti di mercato al fine di verificare l’avvio nei loro confronti di azioni giudiziarie o procedimenti amministrativi (AGCM, Garante Privacy, etc.) che per tematiche ed oggetto potrebbero essere “replicabili”, così da prepararsi anticipatamente rispetto all’eventualità in cui tali azioni o procedimenti siano concretamente replicati;
- prestare attenzione agli scambi di corrispondenza interni (specialmente quelli con i quali vengono discusse le soluzioni contrattuali e/o commerciali tramite cui adempiere ad obblighi e prescrizioni normative o, comunque, gli scambi che riguardano il grado di compliance alla normativa di riferimento). In caso di emissione da parte del giudice di ordini di esibizione documentali (più facili da ottenere grazie alle nuove norme processuali) vi è infatti il rischio che tali scambi possano risultare confessori di una violazione di legge o, comunque, di una non conformità alla normativa applicabile.