DRONI: DIRITTO E PRATICA

di Pierfrancesco C. Fasano

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Negli ultimi due decenni l’evoluzione tecnologica ha trasformato radicalmente il settore della navigazione aerea. Tra le innovazioni più dirompenti spiccano i droni, o aeromobili a pilotaggio remoto (APR), che hanno progressivamente assunto un ruolo centrale tanto nelle attività civili quanto in quelle militari.

Il fenomeno, inizialmente percepito come marginale o limitato all’ambito hobbistico, ha assunto proporzioni tali da richiedere una regolamentazione giuridica specifica. Da qui è nata la progressiva elaborazione di un diritto dei droni, dapprima come appendice del diritto della navigazione aerea e oggi come disciplina autonoma, fondata su un insieme articolato di norme europee, nazionali e regolamentari.

Il termine “drone” designa genericamente un aeromobile privo di pilota a bordo, governato a distanza da un operatore o in grado di volare in modalità autonoma tramite sistemi di navigazione satellitare e algoritmi di intelligenza artificiale.

Dal punto di vista giuridico, la definizione di riferimento a livello europeo è contenuta nel Regolamento (UE) 2019/947: i droni sono “aeromobili senza equipaggio” (Unmanned Aircraft Systems – UAS) che rientrano, a pieno titolo, nella nozione di aeromobile.

Questa qualificazione ha conseguenze rilevanti: i droni non sono più considerati meri dispositivi tecnologici o strumenti di lavoro, ma veri e propri soggetti del diritto aeronautico, con obblighi e regole di sicurezza proprie del traffico aereo.

I droni non costituiscono una categoria omogenea: esistono numerose tipologie, differenziate in base a criteri tecnici, funzionali e normativi.

  • Droni ricreativi e hobbistici: utilizzati da privati cittadini per scopi ludici, con limitazioni di peso e di volo.
  • Droni professionali civili: destinati a usi commerciali (riprese aeree, rilievi topografici, agricoltura di precisione, logistica, monitoraggio ambientale).
  • Droni militari: impiegati per ricognizione, sorveglianza o attacco, con caratteristiche tecnologiche avanzate.
  • Droni autonomi: dotati di sistemi di intelligenza artificiale capaci di svolgere missioni senza intervento diretto umano.

Ogni tipologia comporta specifiche responsabilità giuridiche, con regimi di autorizzazione, assicurazione e responsabilità diversi.

L’uso dei droni è oggi estremamente diffuso e in rapida crescita:

  • In ambito civile: agricoltura di precisione, fotogrammetria, consegna di pacchi, monitoraggio infrastrutturale, ricerca e soccorso, giornalismo e produzione cinematografica.
  • In ambito pubblico: protezione civile, sorveglianza del territorio, gestione di emergenze ambientali, controllo del traffico.
  • In ambito militare: missioni di intelligence, sorveglianza aerea e, sempre più, impiego bellico.

Questa varietà di impieghi spiega l’urgenza di un sistema normativo flessibile ma solido, in grado di garantire sicurezza, certezza del diritto e rispetto dei diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto alla privacy.

Il quadro normativo europeo: dal mosaico nazionale all’armonizzazione

Fino a pochi anni fa, ogni Stato membro disciplinava i droni con proprie normative nazionali. Questa frammentazione creava ostacoli al mercato unico e incertezza per le imprese

Per superare tali criticità, l’Unione europea ha adottato un approccio armonizzato:

  • Regolamento (UE) 2018/1139: ha incluso i droni nella normativa europea di sicurezza aerea.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: disciplina le regole operative dei droni.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/945: stabilisce i requisiti dei droni e dei loro operatori.

Queste fonti rappresentano la base del diritto europeo dei droni, che riconosce pienamente i droni come aeromobili e li sottopone al regime di sicurezza comune EASA (European Union Aviation Safety Agency).

 Il quadro normativo italiano

In Italia, il primo intervento organico è stato l’emanazione dei Regolamenti ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), che hanno introdotto definizioni, limiti operativi, categorie di autorizzazione e obblighi assicurativi.

Oggi il sistema italiano si coordina con quello europeo, mantenendo tuttavia spazi di disciplina autonoma, ad esempio in materia di:

  •      sorvolo di aree urbane;
  •      uso dei droni da parte delle forze dell’ordine;
  •      tutela della privacy (con il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali).

Il legislatore italiano ha inoltre previsto sanzioni specifiche in caso di violazioni, amministrative e penali, ad esempio per sorvoli non autorizzati in aree sensibili o per mancanza di copertura assicurativa.

Un aspetto particolarmente rilevante della disciplina italiana riguarda i requisiti di abilitazione e registrazione.

Non tutti i droni possono essere utilizzati liberamente:

  • per i droni di peso superiore a 250 grammi o dotati di telecamera è obbligatoria l’iscrizione al portale ENAC e la registrazione nell’apposito sistema UAS;
  • per i voli professionali e per determinate categorie operative (ad esempio sorvoli in aree urbane, voli sopra assembramenti o operazioni specifiche a rischio maggiore) è richiesto il conseguimento di una licenza di pilota di APR (patentino rilasciato da ENAC a seguito di corso e esame);
  • restano invece esentati dall’obbligo di licenza i voli di droni molto leggeri (meno di 250 grammi) ad uso ricreativo, purché effettuati in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle limitazioni di spazio aereo.

Tali obblighi rispondono all’esigenza di garantire la sicurezza del traffico aereo e la responsabilità dell’operatore, avvicinando progressivamente la figura del pilota di droni a quella del pilota di aeromobili tradizionali.

Tabella riassuntiva: categorie di droni e obblighi in Italia

Categoria di drone Peso / caratteristiche Uso prevalente Iscrizione ENAC / registrazione UAS Licenza / patentino ENAC Assicurazione RC
Droni ricreativi leggeri < 250 g, senza telecamera ad alta definizione Hobbistico, ludico Non richiesta Non richiesta Non obbligatoria (ma consigliata)
Droni ricreativi con telecamera o > 250 g 250 g – 25 kg Hobbistico, semiprofessionale Obbligatoria Necessaria per alcune categorie operative (A1/A3) Obbligatoria
Droni professionali 250 g – 25 kg con finalità lavorative Riprese, rilievi, logistica, agricoltura Obbligatoria Sempre richiesta (patentino base + eventuali estensioni A2/SPECIFIC) Obbligatoria
Droni specifici / critici Operazioni in aree urbane, sopra assembramenti, oltre linea di vista (BVLOS) Professionale avanzato Obbligatoria Licenze avanzate ENAC + autorizzazione specifica Obbligatoria
Droni militari / forze dell’ordine Qualsiasi peso, finalità di sicurezza nazionale Difesa, ordine pubblico Normativa speciale (fuori dal regime civile ENAC) Non soggetto al patentino ENAC civile Copertura prevista da norme specifiche

 

Tabella riassuntiva: categorie operative UE (Reg. 2019/947)

Categoria UE Descrizione operazioni Peso / requisiti del drone Abilitazione dell’operatore Autorizzazione necessaria Esempi pratici
OPEN (aperta) Operazioni a basso rischio < 25 kg; volo a vista (VLOS); no sorvoli su assembramenti Registrazione come operatore UAS se > 250 g o con telecamera Nessuna autorizzazione preventiva (salvo zone geografiche con restrizioni) Fotografia aerea ricreativa, piccole riprese commerciali
SPECIFIC (specifica) Operazioni con rischio maggiore Nessun limite di peso prestabilito; operazioni BVLOS o sopra aree urbane Registrazione come operatore UAS Autorizzazione EASA/autorità nazionale (con SORA – Specific Operations Risk Assessment) Consegna pacchi con droni, rilievi urbani, voli notturni
CERTIFIED (certificata) Operazioni ad alto rischio assimilabili all’aviazione tradizionale Aeromobili grandi, trasporto merci pericolose o passeggeri futuri Operatore e drone certificati (come aviazione civile) Certificazione EASA e licenze come per aeromobili tradizionali Taxi volanti, droni cargo di grande dimensione

 

Il diritto dei droni si è progressivamente emancipato dal diritto della navigazione aerea, acquisendo una fisionomia autonoma.

Ciò è avvenuto perché i droni presentano peculiarità non riscontrabili nell’aviazione tradizionale:

  • l’assenza del pilota a bordo;
  • l’interazione con lo spazio urbano e non solo aereo;
  • l’uso diffuso da parte di privati e imprese non aeronautiche;
  • la convergenza con settori come la robotica e l’intelligenza artificiale.

Oggi si può parlare di un diritto dei droni come settore specifico, a cavallo tra diritto aeronautico, diritto tecnologico e diritto della sicurezza.

Le principali fonti legislative e regolamentari

A livello europeo

  • Regolamento (UE) 2018/1139
  • Regolamento (UE) 2019/947
  • Regolamento (UE) 2019/945
  • Linee guida EASA e standard tecnici comuni

A livello italiano

  •      Codice della Navigazione (artt. 743 ss.)
  •      Regolamenti ENAC sui droni
  •      Codice della privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal GDPR)
  •      Normativa assicurativa (obbligo di RC per i droni a uso professionale)

Il ruolo degli avvocati

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nell’applicazione e interpretazione delle norme sui droni. Le aree di intervento sono molteplici:

  •      Consulenza contrattuale: redazione di contratti di produzione, vendita o leasing di droni.
  •      Assistenza regolamentare: supporto per l’ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni.
  •      Tutela della privacy: predisposizione di policy e gestione dei conflitti con il diritto alla riservatezza.
  •      Responsabilità da sinistri: assistenza in caso di incidenti, connessi sia a danni materiali sia a danni a persone.
  •      Proprietà intellettuale: tutela di brevetti e software relativi a droni e loro componenti.

Incidenti e responsabilità

La responsabilità in caso di incidente con un drone può avere diverse basi giuridiche:

  • Responsabilità oggettiva del proprietario/operatore (sul modello della responsabilità aeronautica tradizionale).
  • Responsabilità contrattuale (ad esempio nei rapporti tra committente e operatore).
  • Responsabilità penale (in caso di violazione delle norme sulla sicurezza del volo o sull’uso improprio dei droni).

La giurisprudenza sta progressivamente delineando i contorni di tali responsabilità, spesso richiamando principi generali già noti in materia di navigazione aerea.

La nascita di un diritto dei droni non è solo il frutto di un processo legislativo e regolamentare, nazionale ed europeo, ma anche dell’attività interpretativa e applicativa condotta da operatori e professionisti del diritto.

In particolare, l’avvocato riveste un ruolo strategico:

  • come consulente delle imprese produttrici, per orientarle tra norme europee e nazionali, prevenendo rischi e responsabilità;
  • come consulente delle imprese utilizzatrici, per garantire la conformità legale di ogni operazione;
  • come difensore e rappresentante nei contenziosi derivanti da incidenti o violazioni.

In prospettiva, il settore dei droni si candida a diventare un nuovo terreno di specializzazione legale, dove la competenza tecnica deve integrarsi con una visione giuridica capace di anticipare i rischi.

Per le imprese, tradizionali e innovative, civili e militari, la collaborazione con avvocati esperti rappresenta non solo una garanzia di legalità, ma anche un vantaggio competitivo. Prima di immettere sul mercato nuovi modelli o aprire a nuovi usi, il coinvolgimento dell’avvocato è ormai imprescindibile, affinché la crescita di questo settore avvenga in modo sicuro, sostenibile e rispettoso dei diritti fondamentali.

 

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