AGCOM RACCOMANDA ALLE PIATTAFORME P2B DI MEDIARE. GLI AVVOCATI RINGRAZIANO

di Pierfrancesco C. Fasano

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Nell'era digitale, le piattaforme di intermediazione online svolgono un ruolo centrale nell'economia, facilitando le interazioni commerciali tra imprese e consumatori.

Tuttavia, questo scenario ha generato la necessità di un quadro giuridico che tuteli le parti coinvolte, specialmente in relazione ai termini e condizioni (T&C) che regolano tali interazioni tra piattaforme online e imprese (Platform-to-Business | P2B), ad esclusione delle imprese considerate piccole ai sensi dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

In questo contesto, l'avvocato assume un ruolo fondamentale nel garantire che i T&C siano conformi alle normative vigenti e proteggano gli interessi degli utenti commerciali. Questo articolo esplorerà l'importanza della revisione legale dei T&C per le P2B, alla luce delle best practice e delle raccomandazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in materia di mediazione delle controversie, contenute nel documento pubblicato in data 26 giugno 2024 e del documento Domande e Risposte pubblicato in data 13 gennaio 2022 dalla Commissione europea.

Il Ruolo dell'Avvocato nella Revisione dei Termini e Condizioni 

La revisione dei T&C di una piattaforma online è un’attività complessa, che richiede un'accurata conoscenza delle normative europee e nazionali, oltre ad una comprensione approfondita delle dinamiche commerciali e telematiche tra piattaforme e imprese. L'avvocato svolge un ruolo indispensabile nell'analizzare e riformulare i T&C per garantire:

  1. Conformità alle Normative Europee: Le piattaforme di intermediazione online che operano in Europa devono rispettare il Regolamento (UE) 2019/1150, noto come Regolamento P2B, il quale stabilisce obblighi specifici per le piattaforme riguardanti la trasparenza e l'accesso alla giustizia per gli utenti commerciali.
  2. Tutela dei Diritti degli Utenti Commerciali: Le clausole contrattuali non devono contenere elementi che potrebbero essere considerati vessatori o squilibrati a sfavore degli utenti commerciali. L'avvocato ha il compito di valutare che i termini siano equi e non impongano oneri ingiusti agli utenti.
  3. Chiarezza e Accessibilità dei Termini: Uno degli aspetti cruciali sottolineati dal Regolamento P2B è la necessità che i T&C siano redatti in modo chiaro e accessibile. L'avvocato deve garantire che le clausole non siano ambigue o complesse, rendendo difficile per l'utente commerciale comprenderne pienamente il contenuto.

Le Best Practice AGCOM per le Piattaforme P2B

Il documento dell'AGCOM fornisce una serie di best practice per l'applicazione del Regolamento P2B, con particolare attenzione alla risoluzione delle controversie tra le piattaforme e gli utenti commerciali. Ecco le raccomandazioni principali rielaborate anche alla luce delle Risposte della Commissione europea nel documento Domande e Risposte:

  1. Sistema di Gestione dei Reclami: Le piattaforme devono predisporre un sistema interno per la gestione dei reclami degli utenti commerciali, facilmente accessibile e trasparente, per risolvere rapidamente eventuali problemi. Tuttavia, nel caso in cui non si raggiunga una soluzione, gli utenti devono avere la possibilità di ricorrere a mediatori esterni alla piattaforma
  2. Carattere Volontario: è sempre possibile, in qualsiasi momento, anche quindi durante la Mediazione, rivolgersi al Giudice Civile.
  3. Mediazione anche Senza Reclamo Interno: Si può cercare di risolvere un reclamo tramite la mediazione senza ricorrere in primo luogo al sistema di gestione dei reclami. 
  4. Minimo due Mediatori: Il Regolamento P2B prevede l’obbligo per le piattaforme di indicare almeno due mediatori per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Gli avvocati devono verificare che i mediatori siano imparziali, indipendenti, facilmente accessibili e che abbiano competenze specifiche in materia di intermediazione online.
  5. Accesso Facilitato ai Mediatori: Una delle raccomandazioni chiave dell'AGCOM è l'inserimento di informazioni chiare e facilmente reperibili sui mediatori nei T&C delle piattaforme. L'avvocato deve assicurarsi che le piattaforme forniscano in italiano informazioni precise sui mediatori, come nomi, recapiti e modalità di accesso al servizio di mediazione. Questo è fondamentale per evitare che gli utenti commerciali incontrino ostacoli nell'attivazione del processo di mediazione.
  6. Informazioni su un Mediatore diverso o supplementare: modalità con cui gli utenti commerciali possono proporre di ricorrere a un mediatore diverso/supplementare di loro scelta rispetto a quelli indicati nei T&C.
  7. Sostenibilità dei Costi per la Mediazione: Le piattaforme devono informare gli utenti commerciali sui costi della mediazione, garantendo che tali costi siano sostenibili. L'avvocato deve vigilare affinché le modalità di ripartizione dei costi siano eque e conformi al Regolamento P2B.
  8. Costi: Le piattaforme e gli utenti commerciali devono sostenere una parte ragionevole dei costi totali. La parte ragionevole dei costi è determinata in base a una proposta del Mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso in questione, considerando in particolare:
  9. la fondatezza delle affermazioni proposte dall’utente commerciale e dalle piattaforme coinvolte nella controversia;
  10. il comportamento tenuto dall’utente commerciale e dalle piattaforme; e
  11. le dimensioni e la capacità finanziaria dell’utente commerciale rispetto a quelle delle piattaforme. Sarà il Mediatore a indicare la parte che considera ragionevole nel singolo caso. 
  12. Mediare in Buona Fede: Se l’utente commerciale cerca di ricorrere alla mediazione per risolvere una controversia, la piattaforma è tenuta ad impegnarsi in buona fede. 

Sanzioni ed altri rischi

Le piattaforme P2B che operano in violazione delle normative europee, inclusi i principi sanciti dal Regolamento P2B, possono incorrere in sanzioni che variano a seconda dello Stato membro e che in Italia sono stabilite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), incaricata di vigilare sul rispetto delle norme previste dal regolamento. Sanzioni irrogabili, su segnalazione o d’ufficio.

Le principali conseguenze per la violazione del Regolamento P2B sono:

  1. Sanzioni amministrative pecuniarie: multe proporzionate alla gravità della violazione e destinate a garantire che le piattaforme si conformino alle normative, fino a 5 milioni di euro, seconda del tipo e della gravità della violazione.
  2. Interventi correttivi: L'AGCM può richiedere alle piattaforme di modificare i propri termini e condizioni, specialmente se risultano non conformi agli obblighi di trasparenza e equità previsti dal Regolamento P2B.
  3. Sanzioni accessorie: Oltre alle multe, possono essere imposte sanzioni accessorie come la pubblicazione di rettifiche o la diffusione di informazioni relative alla violazione, al fine di tutelare la trasparenza nei confronti degli utenti commerciali.
  4. Azioni legali: Gli utenti commerciali, in caso di danno subito a causa di una violazione, possono avviare azioni legali per chiedere il risarcimento. In questi casi, le piattaforme potrebbero essere chiamate a risarcire i danni agli utenti commerciali che hanno subito un pregiudizio a causa della mancata conformità alle normative.

Le sanzioni previste dalla normativa attuativa italiana quindi, seguono il principio di essere efficaci, proporzionate e dissuasive, in linea con quanto previsto dal regolamento europeo. L'AGCM è particolarmente attenta a garantire che le piattaforme online rispettino gli obblighi di trasparenza e giustizia, specialmente riguardo alla risoluzione delle controversie.

L'avvocato ha pertanto il compito di accompagnare le Piattaforme P2B clienti nel prevenire tali rischi, garantendo che i T&C siano aggiornati in linea con le ultime evoluzioni normative. Inoltre, l'avvocato può assistere tali piattaforme nel rispondere efficacemente ai reclami degli utenti commerciali, minimizzando l'esposizione legale e i costi legati a controversie.

L’approccio proattivo

Le linee guida AGCOM suggeriscono un approccio proattivo nella gestione delle controversie, incoraggiando le piattaforme a creare un ambiente di fiducia e trasparenza con gli utenti commerciali. Un sistema di gestione dei reclami ben strutturato, unito alla possibilità di ricorrere alla mediazione, può ridurre significativamente il numero di contenziosi, promuovendo relazioni commerciali più stabili.

Gli avvocati possono svolgere un ruolo consultivo essenziale in questo contesto, collaborando con le piattaforme per implementare sistemi interni di reclamo e di mediazione, che soddisfino i requisiti normativi e offrano una soluzione rapida ai problemi degli utenti e conferme al Regolamento P2B (italiane ed europee operanti in Italia) e alle raccomandazioni dell’Autorità vigilante italiana.

Conclusione

La revisione dei T&C delle piattaforme P2B è un attività che richiede l'intervento di professionisti legali esperti del mondo digitale e in particolare di commercio elettronico, capaci di navigare tra le complesse normative europee e nazionali, inclusa quella sulla protezione dei dati personali e di cybersicurezza. Le raccomandazioni dell'AGCOM, insieme alle prescrizioni del Regolamento P2B, rappresentano uno standard di riferimento minimo per garantire la trasparenza e l'equità nelle relazioni tra piattaforme e utenti commerciali. L'avvocato, attraverso la sua competenza, assicura che i diritti degli utenti commerciali siano adeguatamente tutelati, prevenendo possibili contenziosi e promuovendo relazioni commerciali più solide e basate sulla fiducia.

In sintesi, il ruolo dell'avvocato non si limita alla semplice revisione formale dei T&C, ma si estende alla costruzione di un quadro contrattuale che bilanci equamente gli interessi delle piattaforme e degli utenti commerciali, rispettando al contempo le normative vigenti e le raccomandazioni delle autorità regolatorie come l'AGCOM, che costituiscono un termine di riferimento, seppur in astratto non vincolante, prezioso per una prudente ed efficace gestione delle relazioni commerciali online.

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