TAMPONAMENTO A CATENA: PRESUNZIONE DI COLPA E VALUTAZIONE DELLE PROVE

di Gerlando Gibilaro

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La materia della responsabilità civile è una di quelle che registra il maggior numero di contenziosi in Italia. Inoltre, le tematiche abbracciate: dai criteri risarcitori, alle questioni attinenti al nesso eziologico, alla valutazione del danno ingiusto ed all’elemento soggettivo, rendono questa materia una delle più complesse e dibattute nel panorama giuridico italiano.
Con l'ordinanza n. 15923/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la presunzione di colpa nei casi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, offrendo spunti sulla corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., ma anche in ambito di obiter dicta,  sulle modalità di valutazione delle prove testimoniali e delle consulenze tecniche d’ufficio.

Il Caso

Il caso riguarda un incidente stradale nei pressi del casello autostradale di Catania, che ha coinvolto tre veicoli. Il conducente di uno dei veicoli, R.M., ha chiesto il risarcimento danni contro M.M., conducente di un altro veicolo, sostenendo che quest'ultimo, con una manovra improvvisa, si era inserito nello spazio tra i due veicoli, causando un tamponamento a catena. M.M. ha controquerelato, affermando che la responsabilità dell'incidente era di R.M., che sopraggiungeva ad alta velocità.

Il Tribunale di Giarre, con sentenza del 10 marzo 2018, aveva accolto la domanda risarcitoria di R.M. e rigettato quella di M.M. Tuttavia, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 10 marzo 2020, ha ribaltato la decisione del Tribunale, rigettando la domanda di R.M. e accogliendo quella di M.M., ritenendo che il veicolo di M.M. fosse già incolonnato tra gli altri e fosse stato tamponato da R.M.

In seguito, il caso è approdato alla Corte di Cassazione, dove R.M. ha presentato sette motivi di ricorso, tra cui l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive dei giudici ausiliari, la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica, l'erronea valutazione delle prove testimoniali e l'omesso esame di un fatto decisivo. M.M. ha sostenuto la correttezza della sentenza della Corte d'Appello.

Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso (tendenti surrettiziamente a suscitare un nuovo giudizio sul merito), tranne il settimo, che veniva accolto, riguardante la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 149 del Codice della Strada, 1223, 2043 e 2054 del codice civile. Il ricorrente contestava il fatto che la Corte d'Appello, dopo aver riconosciuto la sussistenza della fattispecie di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, avesse accolto integralmente la domanda di M.M. e riconosciuto a quest'ultimo il risarcimento dell'intero danno materiale subito. Secondo il ricorrente, invece, la Corte avrebbe dovuto circoscrivere la condanna al risarcimento del solo danno inflitto alla parte posteriore del veicolo, in applicazione della presunzione di colpa in egual misura prevista dall'art. 2054, secondo comma, del codice civile.

Riteniamo di sintetizzare la decisione della Corte dando rilievo a tre aspetti:

  • Infondatezza della questione di legittimità costituzionale: La questione sollevata riguardava la presenza di un giudice ausiliario nel collegio della Corte d'Appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la questione, richiamando una precedente decisione della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la temporanea tollerabilità della partecipazione dei giudici ausiliari fino alla riforma della magistratura onoraria, prevista entro il 31 ottobre 2025. La Corte ha sottolineato che questa temporanea tollerabilità è volta a evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'Appello di questi giudici, riducendo così l'arretrato nelle cause civili.
  • Valutazione delle prove: rapporto tra la CTU e la prova testimoniale: La Corte ha ribadito che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito. La valutazione della Corte d'Appello è stata considerata incensurabile, in quanto motivata e basata su un esame critico delle prove. La CTU cinematica è stata ritenuta contraddittoria e a tratti meramente assertiva, mentre la testimonianza è stata valutata come attendibile e probante. Tale evenienza è davvero da citare per la sua rarità. La Corte d'Appello ha infatti basato la sua decisione sulla deposizione dell'unico testimone, che ha fornito elementi di prova sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro in senso sfavorevole al ricorrente.
  • Questione nodale della presunzione di colpa: Venendo all’elemento principale della pronunzia: la Corte ha confermato l'applicazione della presunzione iuris tantum di colpa in egual misura dei conducenti dei veicoli tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. La presunzione di colpa, disciplinata dall'art. 2054 del codice civile, implica che in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, ciascun conducente è presunto responsabile per inosservanza della distanza di sicurezza, a meno che non fornisca la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha ritenuto che nessuno dei conducenti coinvolti avesse fornito tale prova, applicando quindi la presunzione di colpa in egual misura.

Il Principio di Diritto Espresso dalla Corte di Cassazione

Possiamo quindi sintetizzare il principio di diritto stabilito dalla Corte:

"In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, si applica la presunzione iuris tantum di colpa in egual misura dei conducenti dei veicoli tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salvo che il conducente fornisca la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno."

Conclusioni

La decisione della Corte di Cassazione ribadisce l'importanza del rispetto della distanza di sicurezza tra i veicoli in movimento e la responsabilità concorsuale in caso di tamponamenti a catena. Il caso merita di essere citato non solo per la pronuncia del Supremo Collegio, ma anche per il significativo episodio per cui la Corte d'Appello ha disatteso le conclusioni della CTU cinematica, ritenendola contraddittoria e assertiva, preferendo invece basare la propria decisione sulla prova testimoniale, considerata attendibile e decisiva per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.


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