L’UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE ONLINE: TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA N. 5635/2024
12/07/2024
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Il Tema della Libera Utilizzabilità delle Immagini Reperite sul Web
Il tema della libera utilizzabilità delle immagini reperite sul web è sempre più al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In particolare, è sempre più dibattuta la questione dell’applicabilità o meno della disciplina del diritto d’autore alle fotografie pubblicate online.
Distinzione tra Opere Fotografiche Creative e Fotografie Semplici
Appare utile richiamare, preliminarmente, la distinzione operata dalla normativa sul diritto di autore tra opere fotografiche creative, soggette a piena tutela, e fotografie semplici, soggette invece a tutela più limitata.
Come affermato dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa -A-, Sentenza n. 5635/2024 del 02.06.2024, la disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla sia l’ipotesi delle opere d’ingegno sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n 7 L.D.A., che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss., 171 e ss., e le fotografie semplici, che godono della più limitata tutela dei diritti connessi, ai sensi degli artt. 87 e ss L.D.A., quali “immagini di persone o di aspetti, elementi o di fatti della vita naturale e sociale” prive del carattere creativo.
Applicabilità della Normativa sul Diritto d'Autore alle Fotografie Semplici
Secondo la giurisprudenza richiamata, per l’applicabilità della normativa sul diritto d’autore all’utilizzo delle fotografie semplici, occorre che queste ultime, ex art. 87 ss. L. 633/1941, rechino indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto. Diversamente, il loro utilizzo non ricade sotto la tutela di cui all'art. 90 della Legge sul Diritto d'Autore (LDA): “In assenza della prova, da parte dell’attore, di tali requisiti, la riproduzione delle foto, da parte di terzi, non è considerata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 90 l.d.a., abusiva e le fotografie sono liberamente riproducibili da chiunque senza che siano dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 l.d.a., salva la mala fede in capo a colui che le ha riprodotte”.
La malafede dell’utilizzatore, in base ai principi generali, deve essere provata da parte del soggetto che lamenta la lesione del proprio diritto di autore sulle fotografie e, secondo la giurisprudenza, non può essere invocata laddove le immagini siano pubblicate sul web in mancanza delle indicazioni previste dall’art. 90 della L. 633/1941 e senza il contrassegno digitale, il “digital watermark”, che consente di rendere ineliminabile l’apposizione delle indicazioni di cui all’art. 90 alle fotografie contenute in files e trasferite con modalità informatiche o telematiche.
La Suprema Corte di Cassazione e i Diritti d'Autore sulle Fotografie
Sul punto, in particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, se il titolare di un'opera fotografica cede i diritti d'autore a un cessionario e quest'ultimo pubblica la fotografia, la quale viene successivamente riprodotta da altri, il titolare originale ha diritto a un compenso equo solo se il suo nome è chiaramente indicato sulla fotografia riprodotta. In assenza di tale indicazione, il titolare deve dimostrare la mala fede del riproduttore, provando che quest'ultimo sapeva comunque dell'origine dell'opera (cfr. Cass. 5969/2005; Cass. 5360/1999).
Il Caso Giudiziario del Tribunale di Milano
La vicenda oggetto del giudizio della sentenza del Tribunale di Milano citata riguardava l’utilizzazione di 142 immagini fotografiche da parte della società convenuta, gestore di un sito web. L’attore, titolare dei diritti sulle immagini, ha citato in giudizio la predetta società, lamentando la lesione del proprio diritto di autore sulle immagini e richiedendo il risarcimento del danno, quantificato sulla base del valore di listino delle fotografie.
L’attore ha affermato che le fotografie utilizzate dalla convenuta dovevano considerarsi protette dal diritto d'autore perché scattate da professionisti, inserite in un data base accessibile solo tramite password ai clienti. Secondo la tesi attrice, il fatto che le fotografie fossero state selezionate e dotate di infofile, valeva a renderle opere artistiche, destinate ai professionisti dell'editoria.
La Difesa della Convenuta
La difesa della convenuta ha, per contro, sostenuto che le fotografie utilizzate sul sito fossero di libero utilizzo, reperite online o fornite dai clienti stessi, prive di watermark (il marchio digitale che identifica l'autore di una foto) e senza indicazioni circa la proprietà o la data dello scatto. La società utilizzatrice ha inoltre contestato la natura creativa delle fotografie, affermando che esse rappresentavano una riproduzione oggettiva e formale dei soggetti fotografati, senza possedere quel carattere di originalità e creatività necessario per la tutela piena del diritto d'autore. Il Tribunale, alla luce dei principi esposti in premessa, ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo le immagini di cui è causa semplici fotografie, prive del carattere creativo necessario per la piena protezione del diritto d'autore.
Importanza della Protezione delle Opere Fotografiche
Fuori dal contesto contenzioso della vicenda, in un'epoca in cui l'uso delle immagini online è in continua espansione, appare essenziale che i titolari dei diritti adottino tutte le misure necessarie per proteggere le proprie opere, assicurandosi che queste siano chiaramente identificate per poter beneficiare della tutela prevista dalla legge.
E ciò per sfuggire alle insidie di un mercato parecchio confuso, nel quale legale ed illegale spesso si mescolano, a volte senza che si abbia la percezione delle differenze.
Creative Commons e Gestione dei Diritti
Occorre infine ricordare che le licenze Creative Commons possono rappresentare uno strumento utile per gestire i diritti in modo flessibile, favorendo al contempo chiarezza, diffusione e quindi l'uso legale anche delle opere dell’ingegno.