Dalla Brexit alla Aia: ritorno al mutuo riconoscimento
21/10/2025
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Il 1° luglio 2025 è entrata in vigore nel Regno Unito la Convenzione dell’Aia del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. Dopo la firma del 12 gennaio 2024 e la ratifica del 27 giugno 2024, il Regno Unito si aggiunge al novero degli Stati contraenti, tra cui l’Unione Europea (inclusa l’Italia), per i quali la Convenzione è già operativa dal 1° settembre 2023.
La portata di questa adesione è notevole, soprattutto nel contesto post-Brexit, in quanto reintroduce un quadro normativo multilaterale e vincolante che garantisce certezza giuridica ed efficienza nel riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, senza revisione nel merito.
La finalità della Convenzione: uniformare il riconoscimento delle sentenze
L’obiettivo principale della Convenzione dell’Aia 2019, come dichiarato nell’art. 1, è quello di garantire il riconoscimento e l’esecuzione automatica delle decisioni rese in uno Stato contraente, purché siano soddisfatte alcune condizioni minime di giurisdizione e tutela procedurale.
Il meccanismo previsto mira a superare l’incertezza e la frammentarietà delle discipline nazionali o bilaterali, riducendo tempi e costi per le imprese e i privati coinvolti in controversie transfrontaliere. In sostanza, si tratta di facilitare la circolazione delle decisioni giudiziarie, come già avviene all’interno dell’UE grazie al Regolamento Bruxelles I-bis.
Ambito di applicazione: cosa rientra e cosa è escluso
L’art. 2 della Convenzione circoscrive espressamente l’ambito materiale di applicazione alle materie civili e commerciali, escludendo:
- le controversie in materia fiscale, doganale e amministrativa;
- le cause penali;
- le decisioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche;
- il diritto di famiglia e le successioni;
- l’insolvenza, la composizione preventiva e le procedure similari;
- la validità di atti costitutivi di società o associazioni;
- i diritti di proprietà intellettuale (se non per obbligazioni contrattuali collegate).
Queste esclusioni riducono il perimetro applicativo ma garantiscono coerenza con altre convenzioni e regolamenti settoriali (come la Convenzione di Lugano o il Regolamento 1215/2012 per l’UE).
Campo temporale di applicazione
Come chiarito dall’art. 16, la Convenzione si applica solo ai procedimenti giudiziari avviati successivamente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine e nello Stato richiesto. Nel caso del Regno Unito, questo significa che il riconoscimento potrà operare solo per le cause introdotte dal 1° luglio 2025 in poi, e solo verso Stati nei quali la Convenzione era già in vigore a tale data (ad es. Italia, UE).
Requisiti di esecutività della decisione
L’art. 4, par. 4, stabilisce che la sentenza straniera, per poter essere riconosciuta o eseguita, deve essere esecutiva nello Stato d’origine. Questo principio impedisce il riconoscimento di provvedimenti ancora impugnabili o privi di forza esecutiva, e si riallaccia alla prassi già nota in ambito europeo e italiano (cfr. art. 64 L. 218/1995).
Criteri di giurisdizione accettabile
Il fondamento del sistema della Convenzione è l’accettabilità della giurisdizione esercitata dal giudice d’origine. L’art. 5 elenca tassativamente i criteri che rendono riconoscibile la decisione, tra cui:
- Residenza abituale del convenuto;
- Luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale;
- Accordo giurisdizionale tra le parti;
- Comparizione volontaria del convenuto;
- Filiale o succursale nel territorio dello Stato d’origine;
- Pretesa fondata su attività significative nel territorio del giudice d’origine.
Questi criteri rappresentano una selezione di basi giurisdizionali ritenute accettabili dalla comunità internazionale, escludendo le giurisdizioni “exorbitanti”.
Motivi di rifiuto limitati e tassativi
L’art. 7 della Convenzione prevede che il riconoscimento e l’esecuzione possano essere rifiutati solo in presenza di specifiche e tassative eccezioni, tra cui:
- Violazione del diritto di difesa del convenuto (es. citazione non notificata correttamente);
- Frode nella formazione della decisione;
- Conflitto con una sentenza precedente tra le stesse parti e sullo stesso oggetto;
- Incompatibilità con l’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Si tratta di clausole di salvaguardia comuni anche alla L. 218/1995 e al Regolamento Bruxelles I-bis, a tutela dei principi fondamentali del processo.
Documentazione necessaria per il riconoscimento
Ai sensi dell’art. 12, la parte richiedente deve presentare:
- una copia autentica della sentenza;
- un attestato dell’autorità giudiziaria d’origine che ne certifichi l’esecutività;
- ove necessario, una traduzione certificata della decisione e degli allegati.
Questa documentazione consente all’autorità dello Stato richiesto di verificare la validità della richiesta senza entrare nel merito della decisione.
Procedura di esecuzione: rinvio al diritto interno
L’art. 13 rimette alla legge dello Stato richiesto la disciplina procedurale del riconoscimento ed esecuzione, ferma restando l’impossibilità di rifiutare l’esecuzione per motivi di forum non conveniens o litispendenza. In Italia, pertanto, la domanda sarà proposta dinanzi alla Corte d’Appello competente ex art. 67 L. 218/1995.
Interazione con il diritto interno e altri strumenti internazionali
Due disposizioni chiave preservano la flessibilità degli ordinamenti interni:
- Art. 15: consente di ricorrere a strumenti nazionali più favorevoli (come la L. 218/1995 italiana);
- Art. 23: salvaguarda l’efficacia di convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore tra le parti (es. Regolamento Bruxelles I-bis tra Italia e altri Stati UE).
La Convenzione si configura quindi come uno strumento complementare e non esclusivo, rafforzando piuttosto che sostituendo i meccanismi già esistenti.
Rilievi pratici per gli operatori del diritto italiani
L’adesione del Regno Unito alla Convenzione dell’Aia 2019 rappresenta un significativo passo avanti per gli avvocati italiani coinvolti in contenziosi o recuperi giudiziari nei confronti di soggetti con sede nel Regno Unito. In particolare:
- sarà possibile eseguire in UK sentenze civili e commerciali italiane (es. condanne pecuniarie, obblighi di fare) senza revisione nel merito;
- verranno ridotti i costi e tempi di enforcement;
- aumenterà la certezza giuridica per le imprese italiane che operano o contrattano con controparti britanniche;
- sarà più semplice negoziare clausole di giurisdizione sapendo che le decisioni saranno effettivamente eseguibili nel Regno Unito.
In un’epoca di forte mobilità economica e contrattuale, la previsione di regole uniformi sul riconoscimento delle sentenze straniere costituisce una garanzia fondamentale per l’effettività della giustizia civile. L’entrata in vigore della Convenzione dell’Aia 2019 nel Regno Unito offre agli avvocati italiani un quadro aggiornato, certo e affidabile su cui fare affidamento per la tutela dei diritti dei propri assistiti.
La sfida, ora, sarà quella di familiarizzare con le disposizioni della Convenzione e integrarle efficacemente nella pratica professionale, promuovendo la scelta consapevole di clausole giurisdizionali e l’uso strategico di meccanismi di enforcement internazionale.