Le norme che incidono sulla liberta’ personale non possono mai essere retroattive
L’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’art. 25, co. 2, della Costituzione